Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26656 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26656 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
Oggetto: estinzione del
giudizio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5683/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore e rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese il 31/10/2018 in persona del liquidatore pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 5969/14/2022 depositata in data 07/09/2022, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Considerato che:
–RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, cancellata il 31 ottobre 2018, impugnava l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società per iva riferita all’ anno 2015, in forza dell’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti;
-i giudici della CTP accoglievano il ricorso, ritenendo che, a fronte della mancata allegazione della segnalazione da cui era scaturito l’accertamento, la società ricorrente aveva addotto una serie di elementi indiziari che denotavano la mancata consapevolezza dell’altrui comportamento di frode al l’Amministrazione finanziaria; l ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, allegando le predette segnalazioni nei confronti RAGIONE_SOCIALE ditte emittenti le fatture;
-la RAGIONE_SOCIALE rigettava l’ impugnazione;
-ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a tre motivi; la società resiste con proprio controricorso;
-all’adunanza camerale del 14 settembre 2023 il Collegio rinviava a nuovo ruolo per le ragioni di cui all’ordinanza depositata all’esito di tale incombente;
Rilevato e considerato che:
è in atti documentazione attestante l’intervenuta definizione della controversia ex L. 197 del 2022;
pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio, restando le spese di lite a carico di chi le ha anticipate;
la dichiarazione di estinzione integrale del giudizio esime questa Corte dal riferire dei motivi di ricorso;
– infine, in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato”, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420);
p.q.m.
dichiara estinto il giudizio; spese a carico degli anticipatari.
Così deciso in Roma, l’11 settembre 2024.