Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7570 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7570 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29637/2015 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
NOME, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2795/2015 depositata il 19/05/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorreva, con quattro motivi, avverso la sentenza in epigrafe, resa in sede di rinvio dalla cassazione, in controversia relativa alla ripresa a tassazione di utili derivanti dal maggior reddito accertato nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa.
L’Amministrazione depositava foglio di costituzione per l’eventuale discussione del ricorso in pubblica udienza.
In prossimità dell’adunanza, la contribuente depositava memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, corredata di copia sia della domanda di adesione alla definizione agevolata della lite in esame, proposta, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23.10.2018, n. 119, sia dell’attestazione di avvenuto pagamento della prima rata del dovuto importo mediante Mod. NUMERO_DOCUMENTO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vista la documentazione allegata dalla contribuente, relativa alla presentazione della domanda di definizione agevolata ed al conseguente pagamento della prima rata del dovuto importo e considerato che nessuna delle parti interessate ha presentato, entro la data del 31.12.2020, l’istanza di trattazione prevista dal comma 13 dell’art. 6 del citato d.l., né risulta intervenuto diniego della definizione da parte dell’Amministrazione, sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per il perfezionamento della definizione agevolata.
Le spese restano a carico delle parti che le abbiano anticipate, come per legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 23/02/2024.