Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5338 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5338 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2913/2015 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (indirizzo p.e.c. indicato in atti: EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, SEZIONE STACCATA DI LECCE, n. 313/23/13 depositata il 28 novembre 2013
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale de l l’11 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava all’RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di fornitura di arredamenti ad enti pubblici e privati con il sistema dei depliants, avviso di accertamento con il quale venivano rideterminati i ricavi
della predetta società relativi all’anno d’imposta 2003, mediante l’applicazione di una percentuale di ricarico netto del 30%, e disposto il recupero a tassazione del costo di 26.000 euro dalla stessa indebitamente portato in deduzione.
Il ricorso giurisdizionale successivamente proposto dalla contribuente contro tale avviso di accertamento veniva accolto solo in parte dalla C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza n. 202/5/10 del 20 maggio 2010 annullava l’atto impositivo impugnato limitatamente al recupero a tassazione del costo di 26.000 euro.
La decisione veniva confermata dalla C.T.R della Puglia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza n. 313/23/13 depositata il 28 novembre 2013 respingeva il gravame spiegato dall’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso quest’ultima sentenza la prefata società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nelle more la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. ‘Rottamazione cartelle’), ai sensi dell’art. 6 D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, comportante l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.
Conformemente all’impegno assunto, ha rinunciato al presente giudizio con atto sottoscritto dal suo difensore, AVV_NOTAIO, munito di procura speciale , chiedendo di dichiararne l’estinzione, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Deve farsi luogo all’invocata declaratoria di estinzione del presente giudizio di legittimità, essendo la rinuncia avvenuta entro il termine all’uopo stabilito dall’art. 390, comma 1, c.p.c. e nelle forme contemplate dal comma successivo del medesimo articolo.
Va disposta l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente
giudizio fra le parti, in quanto l’eventuale condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, ponendo a carico del medesimo oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (cfr. Cass. n. 10198/2018, Cass. n. 24083/2018).
Non deve essere resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la disposizione normativa testè citata, per il suo carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità; spese interamente compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione