Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 429 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 429 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 8844/2019 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente-
Contro
NOME, elettivamente domiciliat a presso l’avv. NOME COGNOME, in Roma alla INDIRIZZO che la rappresenta e difende insieme con l’avv. NOME COGNOME del foro di Padova.
EMAIL NOMEEMAIL
-controricorrente-
tributi
avverso la sentenza n.6201/16/18 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 19 settembre 2018 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1.l ‘Agenzia delle entrare ricorre con due motivi contro NOME, che resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui veniva dichiarato inammissibile l’appello de ll ‘ufficio , in controversia concernente l’impugnazione del l ‘avviso di accertamento della maggiore Irpef dovuta per l’anno di imposta 20 09;
con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che l’appello dell’ufficio fosse inammissibile, in quanto notificato con modalità telematiche prima che fosse operativa, nel Lazio, la disciplina del processo tributario telematico.
il ricorso veniva fissato per la camera di consiglio del 13 dicembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197;
parte contribuente depositava istanza di trattazione finalizzata ad ottenere la dichiarazione di estinzione del giudizio, avendo aderito alla definizione di cui all’art. 6 d.l. n.119/2018, pagando la prima rata di quanto ancora dovuto;
successivamente, depositava in via telematica ulteriore istanza di definizione delle controversie tributarie pendenti di cui alla legge n.197/2022, art.1, commi 186 e ss., avendo già pagato quanto dovuto;
CONSIDERATO CHE:
1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 bis e 49 d.lgs. n.546/1992, degli artt. 16 d.P.R. n.68/2005 e 48 del d.lgs. n.82/2005, dell’art. 39, comma – 8
lett. d) del d.l. n.98/2011, dell’art. 16 d.lgs. n.546/1992, dell’art. 12 del d.lgs. n.156/2015, dell’art. 3, comma 3, del decreto del ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, dell’art. 16 del decreto direttoriale 30.6.16 pubblicato in G.U. n. 161 del 12.7.16., del d.m. 15 dicembre 2016, nonché infine dell’art. 16, comma 2, del d.l. n.119/18 (convertito in legge dalla l. n.136/2018), tutto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.;
1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, co. 8, d.l. n.98/2011 convertito, con modificazioni, dalla l. n.111/2011 in relazione al d.m. – ministero dell’economia e delle finanze n. 163 del 23/12/2013 ed al decreto del direttore generale delle finanze 30/6/2016, tutto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.;
2.1. preliminarmente, deve rilevarsi che parte contribuente ha depositato istanza di trattazione finalizzata ad ottenere la dichiarazione di estinzione del giudizio, avendo aderito alla definizione di cui all’art.6 d.l. n.119/2018, pagando la prima rata di quanto ancora dovuto;
tale questione risulta preliminare rispetto all’esame dell’ammissibilità del ricorso in appello, in quanto, come questa Corte ha affermato, <> (Cass. n. 5316/2015);
2.2. parte contribuente ha eccepito e documentato, sin dal controricorso ed anche con successiva istanza di trattazione, di aver proposto domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, versando la prima rata dell’importo ancora dovuto , in considerazione
di quanto già versato in pendenza di giudizio, deducendo pertanto l’avvenuto perfezionamento della definizione sin dal momento della presentazione della domanda, ai sensi del comma 6 del ridetto art. 6;
entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, tale non potendosi ritenere l’istanza di trattazione del controricorrente finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione del giudizio;
non risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, né comunque l’Ufficio, all’interno di questo giudizio, ha contestato le allegazioni e produzioni del contribuente sul punto;
pertanto, ai sensi del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 (con ciò non rendendosi necessario l’esame della successiva istanza di definizione agevolata);
ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;
non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 07/06/2018, n. 14782);
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il giorno 13 dicembre 2023.