Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33820 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33820 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9351/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in Roma, INDIRIZZO ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 544/2023, depositata il 9 febbraio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-L’RAGIONE_SOCIALE emetteva un avviso di accertamento con il quale contestava alla RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’anno d’imposta 2015, l’indebita detrazione IVA in violazione dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per euro 729.995,00 e irrogava le conseguenti sanzioni. In particolare, era contestata alla società l’indebita detrazione dell’IVA addebitata nelle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE con riferimento a prestazioni di formazione professionale, con l’aliquota ordinaria del 22%, ritenendo che le stesse avrebbero dovuto essere fatturate quali operazioni esenti da IVA in presenza dei requisiti previsti dall’art. 10, comma 1, numero 20 del d.P.R. 633/1972.
La società impugnava l’atto .
L’Ufficio si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato.
La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 194/7/2022, accoglieva il ricorso.
-L’RAGIONE_SOCIALE impugnava cumulativamente la sentenza di primo grado.
La contribuente si costituiva con proprie controdeduzioni.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 544/21/2023, depositata il 9 febbraio 2023, accoglieva nel merito l’appello dell’Ufficio ma disapplicava le sanzioni.
-La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso, presentando altresì ricorso incidentale.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Va in via preliminare dato atto dell’avvenuto deposito, da parte RAGIONE_SOCIALE società contribuente, di un’istanza del 12 novembre 2025 di estinzione legale del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 38 ss., RAGIONE_SOCIALE legge 30 dicembre 2024, n. 207.
La società ha trasmesso all’RAGIONE_SOCIALE, Direzione RAGIONE_SOCIALE l’istanza di definizione ex art. 1, commi 40 ss., RAGIONE_SOCIALE legge 30 dicembre 2024, n. 207 unitamente ai documenti atti a confermare l’effettivo versamento dell’IVA. Contestualmente, ha provveduto al deposito nel presente giudizio dell’istanza e RAGIONE_SOCIALE documentazione allegata.
All’esito RAGIONE_SOCIALE verifiche documentali, con comunicazione del 5 novembre 2025, l’Ufficio ha confermato di aver positivamente riscontrato l’avvenuto assolvimento dell’imposta da parte di RAGIONE_SOCIALE, concludendo che ‘la controversia deve intendersi correttamente ed integralmente definita e pertanto si può procedere con la richiesta di estinzione del giudizio’ .
L ‘Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE ha depositato in giudizio la predetta richiesta di estinzione del giudizio chiedendo di procedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio.
Stante la regolarità RAGIONE_SOCIALE domanda di definizione presentata ai sensi dell’art. 1, commi 40 ss., legge 30 dicembre 2024, n. 207 in relazione alla presente controversia, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio.
-Le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 perché il meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere (Cass. n. 3542/2017).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Tributaria, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME