Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24153 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24153 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
Oggetto:
Tributi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28552/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME NOME COGNOME NOME , in qualità di socie della cessata RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, presso il cui studio in Siracusa, INDIRIZZO (PEC: EMAIL), sono elettivamente domiciliate, come da procura speciale allegata al l’atto di costituzione in giudizio con istanza di estinzione;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia -sezione staccata di Catania n. 5367/05/2020, depositata il 13.10.2020.
Udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’udienza pubblica del 27.06.2024;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio;
Sentito, per la ricorrente RAGIONE_SOCIALE , l’AVV_NOTAIO dello Stato NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La CTP di Ragusa rigettava il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso l’atto di contestazione di sanzioni n. RJS NUMERO_DOCUMENTO , relativo all’anno 2003 .
Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Sicilia -sezione staccata di Catania accoglieva l’appello proposto dalla contribuente.
Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l ‘RAGIONE_SOCIALE , affidato ad un unico motivo.
COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di socie della cessata società RAGIONE_SOCIALE, si costituivano al solo fine di depositare la domanda di definizione agevolata e di chiedere l’estinzione del giudizio .
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere inapplicabile la sanzione irrogata per la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa.
Preliminarmente occorre rilevare che, con atto di costituzione, depositato in via telematica 9.10.2023, le contribuenti hanno chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022, per cessazione della materia del contendere, essendosi avvalse della definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della l. n. 197 del 2022, e hanno allegato la relativa domanda, trasmessa
all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 30.09.2023 (v. comunicazione di ricezione), con la ricevuta di pagamento della prima rata.
Con successiva memoria, depositata in data 14.06.2024, hanno insistito nell’istanza di estinzione, allegando ulteriori tre ricevute di pagamento RAGIONE_SOCIALE rate dovute.
L ‘art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022 e succ. modif., stabilisce che il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata’ e, in tal caso, ‘il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’ .
A i sensi del comma 200 dell’art. 1 cit., poi, ‘L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine’ .
I l comma 201 dell’art. 1 cit., infine, prevede che ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente
all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200′ .
A seguito della presentazione da parte RAGIONE_SOCIALE contribuenti dell’istanza sopra indicata e della ricevuta di pagamento della prima rata , quindi, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.
La Corte dichiara estinto il giudizio e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2024