Estinzione Giudizio Tributario: Come la Definizione Agevolata Chiude il Contenzioso
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come l’adesione a strumenti legislativi specifici possa portare a una rapida estinzione del giudizio tributario, anche quando la controversia è giunta al suo ultimo grado di giudizio. L’intervento di una normativa favorevole ha permesso al contribuente di chiudere definitivamente una lite fiscale iniziata anni prima, dimostrando l’efficacia delle procedure di definizione agevolata.
I Fatti del Caso: Dall’Accertamento alla Cassazione
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2006, notificato a un contribuente. Quest’ultimo ha impugnato l’atto impositivo, ma il suo ricorso è stato respinto sia in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale, sia in appello dalla Commissione Tributaria Regionale.
Non arrendendosi, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, portando la controversia davanti alla Suprema Corte. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente.
La Svolta: L’Adesione alla Definizione Agevolata e l’Estinzione del Giudizio Tributario
Durante la pendenza del giudizio in Cassazione, è intervenuto un fondamentale cambiamento normativo: il Decreto Legge n. 119 del 2018 ha introdotto la possibilità di una ‘definizione agevolata’ delle controversie tributarie. Questa opportunità legislativa permette di chiudere i contenziosi pendenti attraverso il pagamento di un importo definito, ponendo fine alla lite.
Il ricorrente ha colto questa opportunità, presentando la domanda di definizione e provvedendo al versamento integrale delle somme dovute, così come quantificate dall’Amministrazione Finanziaria. Ha poi depositato la prova dell’avvenuto pagamento nel corso del giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto dell’avvenuta definizione della controversia, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che constatare il venir meno della materia del contendere. Quando le parti raggiungono un accordo che risolve la lite, il processo non ha più ragione di proseguire.
La Corte, pertanto, ha dichiarato l’estinzione del giudizio, stabilendo che le spese legali restassero a carico delle parti che le avevano anticipate. Si tratta di una prassi comune in questi casi, dove la fine del processo non deriva da una vittoria o una sconfitta sul merito, ma da un accordo esterno al giudizio.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state estremamente concise e dirette. Poiché il ricorrente aveva aderito alla procedura di definizione agevolata e aveva dimostrato di aver effettuato il pagamento completo delle somme concordate, la controversia era di fatto risolta. Di conseguenza, l’unica decisione possibile era quella di dichiarare l’estinzione del processo, come previsto dalla legge in caso di cessata materia del contendere.
Le conclusioni
Questo caso evidenzia l’importanza e l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata, noti anche come ‘pace fiscale’. Essi rappresentano una via d’uscita vantaggiosa sia per il contribuente, che può chiudere una lunga e costosa controversia, sia per lo Stato, che incassa somme certe in tempi rapidi. La decisione sottolinea che tali strumenti possono essere utilizzati in qualsiasi stato e grado del giudizio, inclusa la fase di legittimità davanti alla Cassazione, portando a una definitiva estinzione del giudizio tributario e alla fine di ogni pretesa.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata?
Il processo si estingue. La Corte prende atto dell’accordo raggiunto e del relativo pagamento, e dichiara la chiusura definitiva del contenzioso per cessata materia del contendere.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
In questo caso, la Corte ha stabilito che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che ciascuna parte (contribuente e Agenzia delle Entrate) paga i propri avvocati e i costi sostenuti.
È possibile risolvere una controversia fiscale anche se è già pendente in Corte di Cassazione?
Sì, l’ordinanza dimostra che è possibile aderire a normative sopravvenute, come la definizione agevolata, anche quando il processo si trova nell’ultimo grado di giudizio, ottenendo così l’estinzione della lite.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21743 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21743 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26360/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA -SEZ.DIST. SALERNO n. 2934/05/15 depositata il 25/06/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2934/05/15 del 25/06/2015 la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (di
seguito CTR) ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP) n. 532/15/12, che aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento a fini IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006.
Avverso la sentenza della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE resisteva in giudizio con controricorso .
Con ordinanza resa all’esito dell’adunanza del 08/07/2021 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in ragione del decesso dell’allora difensore di parte ricorrente e, con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’adunanza del 06/06/2023 veniva disposto altro rinvio affinché l’RAGIONE_SOCIALE deduc esse in ordine all’intervenuta definizione agevolata della controversia ex d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con memoria del 27/03/2024 il ricorrente ha dedotto di avere provveduto all’integrale versamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, così come quantificate dall’ Amministrazione finanziaria, e ha comprovato l’intervenuto pagamento.
Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 10/04/2024.