Estinzione Giudizio Tributario: Come Funziona la Definizione Agevolata
L’estinzione del giudizio tributario rappresenta una via d’uscita per molti contribuenti invischiati in lunghe e complesse controversie con il Fisco. Recentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2182/2024, ha fornito un chiaro esempio di come le procedure di definizione agevolata, come quella introdotta dalla L. 197/2022, possano portare alla chiusura definitiva di un contenzioso. Analizziamo insieme questo caso per capire il meccanismo e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda riguarda una contribuente che aveva impugnato una decisione della Commissione Tributaria Regionale, portando la causa fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione. Il contenzioso la vedeva opposta all’Agenzia delle Entrate. In prossimità dell’udienza pubblica, la parte contribuente ha deciso di avvalersi di uno strumento normativo favorevole per chiudere la partita con il Fisco.
L’Istanza per l’Estinzione del Giudizio Tributario
Sfruttando le disposizioni della legge n. 197/2022, la contribuente ha presentato un’istanza formale per l’estinzione del giudizio tributario. Questo tipo di procedura, nota come “definizione agevolata” o “sanatoria”, permette di risolvere le liti pendenti pagando un importo forfettario, generalmente inferiore a quanto richiesto inizialmente dall’amministrazione finanziaria.
Perché l’istanza fosse valida, la parte ha dovuto corredarla con due elementi fondamentali:
1. La domanda di accesso alla procedura agevolata.
2. La prova dell’avvenuto versamento di quanto dovuto secondo i calcoli previsti dalla legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
Riunita in camera di consiglio, la Corte ha esaminato la richiesta. Durante l’udienza, il rappresentante della pubblica accusa (il Procuratore Generale) ha chiesto che il giudizio fosse dichiarato estinto. Elemento cruciale è stato il comportamento dell’Agenzia delle Entrate: il suo legale, il cosiddetto patrono erariale, non ha sollevato alcuna obiezione (in gergo tecnico, “nulla ha eccepito”).
Preso atto della regolarità della documentazione e della mancanza di contestazioni, la Corte ha concluso che sussistevano tutti i requisiti normativi per accogliere la richiesta. Di conseguenza, ha dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio.
Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha stabilito che queste rimanessero a carico della parte che le aveva anticipate. In pratica, ogni contendente ha pagato il proprio avvocato, una soluzione comune quando un processo si chiude non per la vittoria di una parte sull’altra, ma per una causa esterna come una sanatoria.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si fonda su un presupposto puramente procedurale. La legge sulla definizione agevolata (L. n. 197/2022) stabilisce chiaramente che, una volta perfezionata la procedura da parte del contribuente, il giudizio pendente si estingue. Il ruolo del giudice in questo contesto è quello di verificare che tutti i passaggi formali siano stati rispettati: la presentazione dell’istanza, la completezza della documentazione e, soprattutto, la prova del pagamento.
Nel caso specifico, la contribuente ha adempiuto a tutti gli obblighi prescritti. L’assenza di eccezioni da parte dell’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente confermato la correttezza dell’iter. La Corte non è entrata nel merito della controversia originaria, poiché la procedura di definizione agevolata assorbe e supera la questione, portando alla cessazione della materia del contendere. La decisione sulle spese a carico di chi le ha anticipate è una conseguenza diretta di questa tipologia di estinzione, che non determina un vincitore o un vinto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata come meccanismo per deflazionare il contenzioso tributario. Per i contribuenti, rappresenta un’opportunità per chiudere definitivamente controversie che potrebbero trascinarsi per anni, con costi e incertezze notevoli. Per l’amministrazione della giustizia, consente di ridurre il carico di lavoro delle corti. La pronuncia conferma un principio di certezza del diritto: se il contribuente segue scrupolosamente la procedura prevista dalla legge per la sanatoria, l’estinzione del giudizio tributario è un esito garantito, a patto che non vi siano vizi procedurali contestati dalla controparte.
Cosa deve fare un contribuente per ottenere l’estinzione di un giudizio fiscale tramite definizione agevolata?
Deve presentare al giudice una specifica istanza, allegando la domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata e la prova del pagamento degli importi dovuti secondo la normativa di riferimento.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
La Corte ha stabilito che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che ogni parte (contribuente e Agenzia delle Entrate) paga le spese del proprio legale.
Qual è il ruolo dell’Agenzia delle Entrate in questo processo?
L’Agenzia delle Entrate, in qualità di controparte, ha il diritto di verificare la correttezza della procedura. In questo caso, il suo legale non ha sollevato obiezioni, contribuendo a un rapido accoglimento dell’istanza di estinzione da parte della Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2182 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2182 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17365/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALENOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 4171/2020 depositata il 21/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio;
udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO dello Stato NOME COGNOME .
CONSIDERATO
Che in prossimità dell’odierna pubblica udienza la parte contribuente ha depositato istanza estinzione del giudizio per definizione delle liti secondo la procedura agevolata di cui alla l. n. 197/2022;
che, altresì, l’istanza è corredata della documentazione prescritta per la definizione delle liti secondo la citata procedura clemenziale (domanda e relativa prova del versamento del dovuto);
che nulla ha eccepito il patrono erariale;
che sussistono gli elementi normativamente necessari, donde il giudizio può dichiararsi estinto, con spese a carico di chi le ha anticipate
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 10/01/2024.