Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33205 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33205 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3626/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ANCONA n. 453/2016 depositata il 27/06/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni della Procura Generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Rilevato che:
1.l’RAGIONE_SOCIALE ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe, resa dalla CTR RAGIONE_SOCIALE in causa relativa alla legittimità dell’avviso di liquidazione notificato dall’RAGIONE_SOCIALE al AVV_NOTAIO per imposta pretesa, ai sensi dell’art.2, comma 47, d.l. 3 ottobre 2006 n.262, in misura proporzionale su atto di costituzione e dotazione di trust;
2. il contribuente resisteva con controricorso;
con atto depositato nella cancelleria di questa Corte in data 11 novembre 2020, il contribuente deduceva e documentava di avere notificato all’RAGIONE_SOCIALE, il 29 maggio 2019, istanza di definizione della lite ai sensi dell’art.6 del d.l. 119/2018 e di avere poi versato la prima rata della somma dovuta per la definizione;
con atto in data 24 ottobre 2023 l’RAGIONE_SOCIALE dava conto del fatto che ‘il contribuente ha presentato regolare istanza di definizione della lite ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018, accompagnata dal versamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute e che la stessa è stata dichiarata regolare dalla competente Direzione Provinciale’. Faceva istanza perché la Corte dichiarasse ‘l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese’;
la Corte, per quanto precede, visto il comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, dichiara l’estinzione del processo e, ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo comma 13, dispone che le spese
del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;
6. non sussistono i presupposti per il versamento del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244);
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma in data 8 novembre 2023, mediante modalità