Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4244 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4244  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 916/2016 R.G. proposto da :
COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliato    in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO,  presso  l’AVVOCATURA  GENERALE  DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  dell’EMILIA  ROMAGNA n.  1126/2015  depositata  il 25/05/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna ( hinc: CTR), con sentenza n. 1126/2015 depositata in data 25/05/2015, ha rigettato l’appello proposto dalla sig.ra NOME COGNOME contro la sentenza  n.  821/1/2014,  con  la  quale  la  RAGIONE_SOCIALE  Tributaria Provinciale  di  Bologna  aveva  respinto  il  ricorso  proposto  contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, per IRAP, IVA e altro.
 Contro  la  sentenza  della  CTR  la  sig.ra  COGNOME  ha  proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
La ricorrente, con memoria datata 09/01/2019, ha dichiarato di essersi  avvalsa,  in  data  05/01/2017,  della  definizione  agevolata RAGIONE_SOCIALE  lite  di  cui  all’art.  6  d.l.  22/10/2016,  n.  193,  convertito  con modificazioni  dalla  legge  01/12/2016,  n.  225,  dando  atto  della corrispondenza tra le cartelle interessate dalla definizione agevolata  e  l’avviso  di  accertamento  impugnato  nel  presente procedimento.
Considerato che:
Nel caso in esame ricorrono i requisiti per dichiarare l’estinzione del giudizio. Dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prodotta dalla parte ricorrente risulta l’impegno a rinunciare  ai  giudizi  pendenti  avente  ad  oggetto  i  carichi  cui  si
riferisce la dichiarazione. La dichiarazione è corredata altresì dalla Comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute da parte di RAGIONE_SOCIALE.
Questa Corte ha precisato che, in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l’attestazione di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l’estinzione del giudizio (Cass., 07/12/2017, n. 27394). 2. Le spese devono restare a definitivo carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 04/12/2024.