Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26302 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26302 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22411/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’EMILIA ROMAGNA n. 466/11/16 depositata il 22/02/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 466/11/16 del 22/02/2016, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) respingeva
l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 77/01/12 della Commissione tributaria provinciale di Modena (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso del sig. NOME COGNOME nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria accertava che i fabbricati urbani venduti nell’anno 2005 non costituivano il vero oggetto della compravendita, che invece doveva rinvenirsi nel terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria.
AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
NOME COGNOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che, in data 11/07/2023, AE ha depositato memoria con la quale ha chiesto la declaratoria di estinzione del presente procedimento, in ragione dell’intervenuta definizione della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136.
1.1. Analoga istanza è stata depositata in data 06/03/2025 dal controricorrente, che ha comprovato l’intero versamento del dovuto.
Essendo stata la lite definita deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, restando le spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 13/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME