Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14566 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14566 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME di COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME e COGNOME tutti rappresentati e difesi per procura in calce al ricorso dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato indirizzo p.e.c.
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , ex lege domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-controricorrente-
avverso la sentenza n.7475/23/17 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 12 settembre 2017;
Tributi-
Rottamazione quater
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis – 1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale parte ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere in virtù dell’ intervenuta definizione agevolata delle controversie ex art. 1, commi 186-205, della legge n.197 del 2023 e dell’art. 20 d.l. n.34 del 2023.
Considerato che :
dalla documentazione allegata in atti emerge che gli importi da versare per la definizione agevolata sono stati rateizzati con ultimo pagamento previsto per il mese di novembre 2027;
la questione relativa alla possibilità o meno di dichiarare l’estinzione del giudizio allorquando, come nel caso in esame, il pagamento delle rate non sia integrale è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte; appare, pertanto, opportuno rinviare la trattazione all’esito della decisione delle Sezioni unite di questa Corte.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione sulla questione rimessa alle Sezioni Unite.
Così deciso, in Roma, il 21 maggio 2025.