Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29533 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29533 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22513/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in roma INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA DELLA CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNO n. 4978/2022 depositata il 27/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. dist. Salerno, con sentenza n. 4978/2022, depositata il 22/06/2022 ha rigettato l’appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE e ha accolto l’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita depositando il controricorso.
Con istanza depositata in data 07/10/2024 il ricorrente ha comunicato « l’intervenuta definizione agevolata (ai sensi dell’art.5, co.2, L. n.130/2022) della controversia tributaria pendente innanzi a codesta Ecc.ma Corte afferente all’impugnazione dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso dall’RAGIONE_SOCIALE per omesso versamento di ritenute alla fonte (anno 2014). », dando atto di aver presentato istanza in data 16/01/2023.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con istanza depositata in data 18/10/2023 ha riferito che: « con nota 14.10.2024 la RAGIONE_SOCIALE ha comunicato la regolarità della definizione
della lite ai sensi dell’art. 1 commi 186 -203 l. n. 197/2022.». Contestualmente ha chiesto che: «la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese ai sensi dell’art. 46 comma 3 D.Lgs. n. 546/92 .»
Considerato che:
per effetto del perfezionamento della definizione agevolata su cui hanno riferito concordemente entrambe le parti e alla luce dei riscontri forniti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge 29/12/2022, n. 197, disponendo che le spese del processo restino a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio, disponendo che le spese del processo restino a definitivo carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 22/10/2024.