Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29461 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29461 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 4663/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE (c.f. P_IVA), COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-resistente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2559/2021, depositata il 06/07/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 2559/2021, che ha accolto un appello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate. L’ufficio aveva notificato degli
avvisi di accertamento alla società collettiva e ai due soci, determinando un maggior reddito d’impresa da imputare ai soci ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r. nella misura del 50% , con riprese anche ai fini IVA e IRAP. A seguito del parziale annullamento degli avvisi da parte del giudice di primo grado, il processo era proseguito in grado di appello con specifico riferimento al rilievo n. 5 sulle spese di facchinaggio;
con memoria ex art 380 -bis .1 c.p.c., depositata il 10/10/2025, parte ricorrente ha comunicato di aver presentato in data 28/6/2023 domanda di adesione alla definizione agevolata dei «carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022» , ai sensi dell’art. 1, commi 231 252, della legge n. 197 del 2022 (cd. rottamazione quater ), dopo che l’RAGIONE_SOCIALE ntrate aveva disposto l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti ‘… in forza anche della sentenza di secondo grado impugnata nel presente giudizio’ . La domanda è stata accolta in data 23/7/2023, con piano di pagamento rateizzato in 18 rate, l’ultima RAGIONE_SOCIALE quali con scadenza il 30/11/2027.
Il difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197 del 2022 o, in subordine, il rinvio a nuovo ruolo a data successiva al pagamento dell’ultima rata.
Considerato che:
per l’ art. 12bis d.l. n. 84 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2025: ‘Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo
perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata RAGIONE_SOCIALE somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. 2. L’estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano d efinitivamente acquisite e non sono rimborsabili’;
la documentazione depositata con la memoria illustrativa e l’atto di rinuncia al ricorso attengono unicamente alla posizione della società e non anche dei soci e che, peraltro, dalla stessa documentazione non si evince il collegamento tra la cartella oggetto di definizione e l’avviso di accertamento impugnato, onde appare opportuno rinviare a nuovo ruolo al fine che la parte fornisca gli opportuni chiarimenti.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo per gli adempimenti di cui alla parte motiva.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025
La Presidente NOME COGNOME
.