Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4054 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4054 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere NOME.
NOME COGNOME
Consigliere
CARTELLA
DI
PAGAMENTO
CC.
26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3259/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rispettivo Direttore pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale presso quest’ultima in Roma, INDIRIZZO.
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2545/2021, depositata in data 6 luglio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato ad un solo motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia di cui all’epigrafe, che ha accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bergamo, che aveva accolto i ricorsi riuniti della medesima
contribuente avverso gli avvisi d’accertamento relativi alle imposte Ires ,Irap ed Iva, di cui a gli anni d’imposta 2014 e 2015.
L’Amministrazione si è difesa con controricorso.
Il consigliere delegato ha proposto la propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.
La contribuente ha prodotto istanza di fissazione dell’udienza ex art. 380bis , secondo comma, cod. proc. civ., facendo presente di non volere rinunciare puramente e semplicemente al ricorso, poiché, nelle more, sono state presentate -una per ciascun accertamento oggetto del contenzioso -istanze di definizione RAGIONE_SOCIALE liti pendenti, ex legge n.197 del 2022, corrispondendo la prima rata degli importi dovuti, e di ciò notiziando la controparte RAGIONE_SOCIALE, e chiedendo quindi che sia dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del condono fiscale, e non già per rinuncia al ricorso.
Considerato che:
1. Preliminarmente va dato atto che la contribuente ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per definizione della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197, corredata di domanda di definizione agevolata della lite per le annualità qui controverse e di quietanza di versamento ddella prima rata RAGIONE_SOCIALE somme dovute.
I dati dedotti e documentati dalla contribuente in ordine al perfezionamento della totale definizione della controversia tributaria trovano riscontro nell’apposito elenco ( aggiornato alla data del 13 ottobre 2023) da ultimo trasmesso a questa Corte dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in ottemperanza all’articolo 40, comma 3, del d .l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023 n. 411, dal quale non risulta intervenuto diniego del beneficio.
Tanto premesso, ai sensi del comma 198 del ridetto art.1 della legge n. 197 del 2022, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo (come modificato dal d.l. 30 marzo 2003, convertito con modifiche nella legge n. 56 del 26 maggio 2023), presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, restando ex lege le spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022 . Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024.