Estinzione del Giudizio Tributario: La Cassazione Conferma la Fine della Lite con la Pace Fiscale
L’estinzione del giudizio tributario rappresenta la chiusura definitiva di una controversia fiscale senza una decisione nel merito, spesso a seguito di un accordo tra le parti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo meccanismo, mostrando come l’adesione a una ‘definizione agevolata’ possa porre fine a un lungo contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria.
Il Contesto della Controversia Fiscale
Il caso analizzato vedeva contrapposti un contribuente e l’Agenzia delle Entrate in un procedimento giunto fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione. L’oggetto del contendere era una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La lite, come molte altre, si trascinava da tempo, con costi e incertezze per entrambe le parti coinvolte.
La Svolta: L’Adesione alla Definizione Agevolata
La svolta è avvenuta quando il contribuente ha deciso di avvalersi di uno strumento normativo specifico: la definizione agevolata delle liti fiscali, prevista dalla legge n. 197 del 2022. Questa procedura, comunemente nota come ‘pace fiscale’, consente di chiudere le pendenze con il Fisco pagando un importo ridotto e secondo un piano prestabilito.
Seguendo l’iter previsto, il contribuente:
1. Ha presentato istanza di definizione agevolata all’Agenzia delle Entrate.
2. Ha ricevuto dall’Agenzia il prospetto con gli importi dovuti.
3. Ha effettuato il pagamento della prima rata, addirittura in anticipo rispetto alla scadenza.
Una volta completati questi passaggi, il contribuente ha depositato presso la Corte di Cassazione un’istanza formale per l’estinzione del giudizio tributario, allegando la prova dell’avvenuta adesione e del pagamento.
La Posizione dell’Agenzia delle Entrate
Un elemento cruciale nel procedimento è stata la posizione dell’Agenzia delle Entrate. L’amministrazione finanziaria, rappresentata in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si è opposta alla richiesta del contribuente, concedendo di fatto il proprio ‘nulla osta’ alla dichiarazione di estinzione. Questo ha reso il percorso verso la chiusura del caso ancora più lineare.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un’applicazione diretta della legge. L’articolo 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, stabilisce chiaramente che le liti pendenti possono essere definite e, di conseguenza, i relativi giudizi estinti. I giudici hanno verificato che le condizioni previste dalla norma fossero state rispettate: il contribuente aveva presentato la domanda e pagato le somme dovute. Di fronte a questi presupposti oggettivi e alla mancata opposizione della controparte, la Corte non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà delle parti di porre fine alla controversia e dichiarare formalmente l’estinzione del processo. La decisione sulle spese legali è stata altrettanto consequenziale: in questi casi, la prassi e la norma prevedono che ciascuna parte sostenga i costi che ha anticipato.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’efficacia e l’importanza degli strumenti di definizione agevolata come la ‘pace fiscale’. Per i contribuenti, rappresenta una via d’uscita concreta da contenziosi lunghi e onerosi, offrendo certezza giuridica. Per il sistema giudiziario, consente di ridurre il carico di lavoro, smaltendo l’arretrato. La decisione della Cassazione conferma che, una volta perfezionato l’accordo transattivo secondo le regole, il processo giudiziario perde la sua ragione d’essere e deve essere formalmente chiuso, sancendo la definitiva risoluzione della lite tra cittadino e Fisco.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata (pace fiscale)?
Se il contribuente presenta istanza di definizione agevolata e paga gli importi dovuti secondo la normativa, il processo in corso viene dichiarato estinto, ponendo fine alla controversia senza una sentenza sul merito.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
Secondo quanto stabilito nell’ordinanza, in caso di estinzione per questa causa specifica, le spese legali restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Ciascuna parte, quindi, paga il proprio avvocato.
È necessario il consenso dell’Agenzia delle Entrate per ottenere l’estinzione del giudizio?
Il provvedimento evidenzia che l’Agenzia delle Entrate non si è opposta alla richiesta di estinzione (‘nulla osta’). Sebbene la legge non richieda un consenso esplicito, la mancanza di opposizione da parte dell’Amministrazione Finanziaria è un elemento fondamentale che conferma il corretto espletamento della procedura e facilita la decisione del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2969 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2969 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24918/2015 R.G. proposto da
NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma in INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO; – controricorrente – avverso la sentenza n. 1549/09/2015 della CTR del Lazio – Roma, depositata in data 13/3/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
udita l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiararsi estinto il giudizio;
RITENUTO CHE:
il contribuente ha presentato presso l’RAGIONE_SOCIALE istanza di definizione agevolata della lite fiscale oggetto del contenzioso che ha dato origine al presente giudizio;
l’RAGIONE_SOCIALE ha rimesso al contribuente il prospetto di definizione agevolata ed il contribuente ha corrisposto il primo rateo in anticipo rispetto alla prevista scadenza;
il contribuente in data 9 ottobre 2023 ha depositato istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022;
nulla osta alla dichiarazione di estinzione del giudizio;
le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
Lett o l’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Roma, 30/11/2023