Estinzione Giudizio Tributario: La Definizione Agevolata Chiude il Processo
La definizione agevolata delle liti pendenti, spesso definita ‘pace fiscale’, rappresenta uno strumento cruciale per cittadini e imprese per risolvere contenziosi con il Fisco. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia: l’adesione a tale procedura comporta l’estinzione del giudizio tributario in corso. Questa decisione chiarisce non solo le modalità di chiusura del processo, ma anche le conseguenze sulle spese accessorie, come il contributo unificato.
I Fatti del Caso: Dal Ricorso alla Richiesta di Definizione
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania. La controparte era il liquidatore di una società a responsabilità limitata, ormai cancellata dal registro delle imprese. Durante lo svolgimento del processo dinanzi alla Suprema Corte, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: la parte privata ha presentato domanda per la definizione agevolata della controversia, come previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), depositando anche la relativa quietanza di pagamento.
La Decisione della Cassazione sull’Estinzione del Giudizio Tributario
Di fronte a questa iniziativa, la Corte di Cassazione ha agito in conformità con la normativa specifica. L’articolo 1, comma 198, della Legge n. 197/2022 stabilisce chiaramente che, in caso di deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti, il processo viene dichiarato estinto con un’ordinanza emessa in camera di consiglio. Pertanto, i giudici di legittimità non hanno potuto fare altro che prendere atto della volontà del contribuente di chiudere la lite e dichiarare formalmente l’estinzione del giudizio tributario.
Le Motivazioni Giuridiche della Pronuncia
La motivazione alla base della decisione è duplice e di grande interesse pratico.
In primo luogo, la Corte conferma l’automatismo previsto dal legislatore. La presentazione della domanda di definizione agevolata, se perfezionata con il pagamento, non lascia spazio a valutazioni discrezionali da parte del giudice, ma impone la chiusura del contenzioso. Questo meccanismo garantisce certezza e rapidità, incentivando l’utilizzo di questi strumenti deflattivi del contenzioso.
In secondo luogo, e questo è un punto di notevole importanza, la Corte si è pronunciata sulla questione del raddoppio del contributo unificato. L’articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 prevede che la parte che ha proposto un’impugnazione, poi respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile, sia tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato iniziale. La Cassazione, richiamando suoi precedenti orientamenti (Cass. n. 23175/2015 e n. 19087/2018), ha specificato che questa norma ha una natura eccezionale e sanzionatoria. Come tale, deve essere interpretata in modo restrittivo e non può essere applicata per analogia a casi diversi da quelli espressamente previsti. L’estinzione del giudizio tributario per definizione agevolata, così come la rinuncia al ricorso, non rientra tra le ipotesi di soccombenza sanzionabili con il raddoppio del contributo. Di conseguenza, nessun importo aggiuntivo è dovuto dal ricorrente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame consolida un quadro normativo e giurisprudenziale chiaro per i contribuenti. Chi sceglie di avvalersi delle procedure di definizione agevolata può avere la certezza che il processo pendente si estinguerà, ponendo fine alla controversia. Inoltre, la pronuncia offre un’importante rassicurazione economica: la chiusura del giudizio tramite ‘pace fiscale’ non comporta l’applicazione della sanzione del raddoppio del contributo unificato. Infine, in linea con la natura dell’estinzione, le spese processuali restano a carico di chi le ha sostenute, senza alcuna condanna per la controparte. Questa decisione rafforza l’efficacia degli strumenti di definizione delle liti come via maestra per risolvere i contenziosi tributari in modo rapido e meno oneroso.
Cosa succede a un processo tributario se una delle parti aderisce alla definizione agevolata prevista dalla legge?
Il processo viene dichiarato estinto con ordinanza, a condizione che venga depositata in giudizio la copia della domanda di definizione e la quietanza di pagamento degli importi dovuti.
In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, il ricorrente deve pagare il doppio del contributo unificato?
No, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica, poiché tale misura, avendo natura sanzionatoria, è prevista solo per i casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non può essere estesa ad altre ipotesi di chiusura del processo.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione della controversia?
Le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate; non è prevista una condanna al pagamento delle spese della controparte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6171 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6171 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
Oggetto: estinzione del giudizio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28697/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
Contro
NOME COGNOME, già liquidatore ma non socio della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, cancellata da registro imprese in data 31 ottobre 2018
-intimato – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 3614/18/2022 depositata in data 26/04/2022, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato e considerato che:
-è in atti domanda per la definizione della controversia ex art. 1 commi da 186 a 202, L. 197/2022 munita di quietanza di pagamento;
-in caso di deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti, ai sensi della l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 198, il processo è dichiarato estinto con ordinanza in camera di consiglio se è fissata la data della decisione;
-pertanto, il giudizio va dichiarato estinto;
-in ultimo, quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui ‘ in tema di impugnazioni, del d.p.r. n. 115 del 2002, l’art. 13 comma 1 quater, nel testo introdotto dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica ‘ (vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018).
-le spese restano a carico di chi le ha anticipate;
p.q.m.
dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023.