Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 458 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
Oggetto: estinzione del giudizio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13638/2015 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, come da procura in atti dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL, dall’avv. NOME COGNOME (PEC: NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio COGNOME RAGIONE_SOCIALE, dei primi due difensori EMAIL) e dall’avv. (PEC: EMAIL) ed sito in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, INDIRIZZO (PEC: EMAIL;
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sez. staccata di Salerno n. 737/02/2015 depositata in data 27/01/2015, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 05/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME e riconvocato il Collegio il 20/12/2023;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento -in parte – del ricorso incidentale;
Rilevato e considerato che:
è in atti domanda di estinzione del giudizio ex L. 197 del 2022;
nelle controversie pendenti, in caso di deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 il processo è dichiarato estinto con ordinanza in camera di consiglio se è fissata la data della decisione;
pertanto, il giudizio va dichiarato estinto e le spese debbono restare a carico di chi le ha anciticipate;
in ultimo, quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018);
p.q.m.
dichiara estinto il giudizio. Spese a carico dell’anticipatario. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023, riconvocato il Collegio il 20