Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24700 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24700 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26738/2013 R.G. proposto da:
COGNOME NOME;
COGNOME NOME;
COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dal AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente –
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF 2001
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 38/19/2013, depositata l’11 aprile 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2024 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – Ufficio di Desio 1, con distinti avvisi di accertamento notificati il 12 dicembre 2008 – previa ricostruzione induttiva della plusvalenza derivante dalla cessione di azienda posta in essere in data 8 gennaio 2001 tra la soci età RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE -rideterminava, per l’anno d’imposta 2001, il maggior reddito d’impresa della predetta RAGIONE_SOCIALE, e, di conseguenza, i maggiori redditi di partecipazione dei soci COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
In detti avvisi veniva precisato che, avendo la società ed il socio ac comandatario COGNOME NOME aderito al condono tombale di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’accertamento riguardava il solo reddito personale dei soci COGNOME NOME e COGNOME NOME, che invece non avevano aderito alla definizione agevolata suddetta.
Avverso l’avviso di accertamento nei confronti della società (n. NUMERO_DOCUMENTO), e gli avvisi di accertamento nei confronti dei soci accomandanti non aderenti al condono (n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO), proponevano ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano i soci COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME (quali successori della società RAGIONE_SOCIALE, nelle more cessata), nonché COGNOME NOME e COGNOME in
proprio; la Commissione Tributaria Provinciale adìta, con sentenza n. 199/23/2010, accoglieva il ricorso suddetto, ritenendo che, a seguito dell’adesione della società al condono, anche i soci ne avrebbero beneficiato.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 38/19/2013, pronunciata il 4 febbraio 2013 e depositata in segreteria l’11 aprile 2013, accoglieva l’appello e confermava la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, sulla base di cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste in giudizio con controricorso.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 26 aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ., all’esito della quale è stata emessa ordinanza interlocutoria di rinvio a nuovo ruolo, avendo i ricorrenti aderito alla definizione agevolata ex artt. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e 1, comma 4, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con piano di rateizzazione dei pagamenti in scadenza il 30 novembre 2023.
È stata quindi fissata nuovamente la discussione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380bis .1 cod. proc. civ., per l’udienza del 9 maggio 2024.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
– Considerato che:
Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, avendo i ricorrenti, già soci accomandanti della società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, aderito alla definizione agevolata x art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
I pagamenti previsti dal condono sono stati ultimati il 30 novembre 2023, come documentato dagli stessi ricorrenti.
I soci medesimi, unitamente al socio accomandatario COGNOME NOME, erano intervenuti nel presente giudizio quali litisconsorti necessari, in qualità di successori della estinta società RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti era stato emesso avviso di accertamento presupposto degli accertamenti emessi nei confronti degli accomandanti; per tale avviso di accertamento la società aveva aderito al condono c.d. tombale di cui alla legge n. 289/2002 (circostanza pacifica tra le parti).
Consegue l’estinzione del giudizio .
Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio .
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.