Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27726 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27726 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15233/2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo rappresentante legale COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) del foro di RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL; fax: P_IVA) e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) del foro di Roma (pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO), ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio di quest’ultimo, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso;
-ricorrente – contro
Comune RAGIONE_SOCIALE;
Cartella pagamento Tarsu complesso alberghiero -Definizione agevolata ex art. 1, comma 236, l. n. 197/2022
-avverso la sentenza n. 4300/29/2016 emessa dalla CTR Sicilia in data 12/12/2016 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
La RAGIONE_SOCIALE impugnava una cartella esattoriale per Tarsu relativa all’anno 2009, avente ad oggetto un complesso alberghiero.
La CTP di RAGIONE_SOCIALE accoglieva parzialmente il ricorso, stabilendo la debenza del tributo solo nei limiti dovuti anteriormente alla delibera del 2006 (essendo le delibere di giunta successive al 2006 viziate da incompetenza, siccome tutte meramente confermative della delibera annullata dal TAR con sentenza n. 1550/2009, ove si riteneva la competenza a determinare la tariffa del Consiglio Comunale, anziché della Giunta Municipale), che ne aveva disposto l’aumento, e secondo la tariffa prevista per le abitazioni civili.
Sull’impugnazione del Comune di RAGIONE_SOCIALE, la CTR della Sicilia accoglieva il gravame, affermando che: 1) era legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri veniva distinta da quella delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime; 2) nella Regione Sicilia la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi era di competenza della giunta; 3) la giurisprudenza del TAR (che riteneva, invece, incompetente la Giunta), riferendosi ad una diversa annualità, non era idonea a far stato nel presente giudizio; 4) erano manifestamente infondate e non rilevanti in concreto le censure di incostituzionalità dell’art. 68 d.lgs. n. 507/1993 sollevate dalla contribuente.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi. Il Comune di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, 13 l.r. Sicilia n. 7/1992, in
combinato disposto con l’art. 4 l. n. 142/1990, 49 Statuto del Comune di RAGIONE_SOCIALE, 65 d.lgs. n. 507/1993 e 14 Regolamento Tarsu del Comune di RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che la competenza a determinare le tariffe e le aliquote spettasse alla Giunta comunale (anche in assenza di delibera con la quale il Consiglio comunale fissasse i limiti entro i quali l’organo giuntale avrebbe potuto successivamente procedere), senza considerare che la delibera n. 120 relativa al 2009 era affetta dagli stessi vizi (di incompetenza) della delibera della G.M. n. 165/2006 annullata dal TAR Sicilia con sentenza n. 1550/2009.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 65, 68 e 69 d.lgs. n. 507/1993, 3 l. n. 241/1990 e 7 l. n. 212/1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri veniva distinta da quella delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost., con riferimento all’art. 68 d.lgs. n. 507/1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 68 anche nel caso in cui si riconosca al Comune una potestà regolamentare discrezionale illimitata.
Con nota dell’1.10.2024, la ricorrente ha depositato le copie delle ricevute attestanti l’avvenuto integrale pagamento di tutte rate della rottamazione (ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022) relativa alla materia oggetto della presente controversia, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per avvenuto perfezionamento della definizione ex art. 1, comma 236, l. n. 197/2022. In considerazione dell’avvenuto pagamento integrale di tutte le rate, s ussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 del 12/10/2018).
dichiara estinto il giudizio;
compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 10.10.2024.