Estinzione del Giudizio Tributario: Quando l’Accordo Mette Fine alla Lite
L’ordinanza in esame offre uno spunto di riflessione su una delle modalità di chiusura del contenzioso fiscale: l’estinzione del giudizio tributario. Una vicenda che, partita da un avviso di accertamento per IVA e giunta fino al massimo grado di giudizio, si conclude non con una sentenza sul merito della questione, ma con una presa d’atto della volontà delle parti di porre fine alla disputa attraverso gli strumenti normativi di definizione agevolata. Analizziamo come si è arrivati a questa soluzione.
I Fatti di Causa
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato dall’Amministrazione Finanziaria a una società di somministrazione di lavoro. L’ente impositore contestava l’indebita detrazione dell’IVA relativa a fatture emesse da una società terza per l’organizzazione di corsi di formazione destinati ai lavoratori somministrati presso enti pubblici e privati negli anni 2014 e 2015.
La società contribuente ha impugnato l’atto e la Commissione Tributaria Provinciale (primo grado) le ha dato ragione, accogliendo il suo ricorso. Tuttavia, l’Agenzia Fiscale ha presentato appello e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha parzialmente riformato la decisione, accogliendo in parte le ragioni dell’erario.
Insoddisfatta della sentenza di secondo grado, la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. A sua volta, l’Amministrazione Finanziaria ha resistito con un controricorso, proponendo anche un ricorso incidentale basato su un unico motivo.
La Decisione della Corte: l’Estinzione del Giudizio Tributario
Quando il caso è arrivato all’esame della Suprema Corte, lo scenario era cambiato. I giudici non sono entrati nel merito della complessa questione relativa alla detraibilità dell’IVA sui servizi formativi. La loro decisione è stata di natura puramente procedurale.
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Questa decisione è stata la conseguenza diretta di una richiesta esplicita avanzata da entrambe le parti coinvolte. Sia la società contribuente che l’Amministrazione Finanziaria avevano depositato un’istanza per la cessazione della materia del contendere, avvalendosi di una specifica normativa sulla definizione delle liti pendenti.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base dell’ordinanza sono lineari e si fondano su un presupposto procedurale. La Corte ha preliminarmente evidenziato che la società contribuente, con un’istanza del 12/11/2025, aveva chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per intervenuta definizione della lite. Un’istanza analoga era stata precedentemente depositata anche dall’Agenzia Fiscale.
Di fronte alla concorde volontà delle parti di chiudere il contenzioso tramite questo strumento legislativo, la Corte non ha potuto fare altro che prenderne atto. La legge citata offre infatti ai contribuenti la possibilità di risolvere le controversie fiscali pendenti pagando un importo ridotto, ottenendo in cambio la chiusura del processo.
La Suprema Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e, di conseguenza, estinto il giudizio, stabilendo che le spese legali rimanessero a carico della parte che le aveva anticipate. La decisione, quindi, non stabilisce chi avesse ragione sulla questione IVA, ma si limita a certificare la fine del processo per accordo tra le parti.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un esempio emblematico di come le normative sulla definizione agevolata delle liti tributarie (spesso definite ‘tregua fiscale’ o ‘pace fiscale’) possano impattare concretamente sui processi in corso, anche a livello di Corte di Cassazione.
Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Economia processuale: Viene evitato un ulteriore grado di giudizio, con risparmio di tempo e risorse sia per il contribuente che per lo Stato.
2. Certezza: Le parti raggiungono una soluzione definitiva, eliminando l’incertezza legata all’esito finale del processo.
3. Mancata formazione di un precedente: Poiché la Corte non si è pronunciata sul merito, la questione giuridica sottostante (la detraibilità dell’IVA in quel contesto specifico) resta aperta e non viene risolta da un principio di diritto che possa fungere da guida per casi futuri.
In conclusione, l’istituto dell’estinzione del giudizio tributario per definizione agevolata rappresenta uno strumento strategico che consente di chiudere le controversie in modo pragmatico, sebbene lasci irrisolte le questioni di diritto sostanziale che le hanno generate.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio senza decidere nel merito della controversia sull’IVA?
La Corte ha dichiarato l’estinzione perché entrambe le parti, sia la società contribuente che l’Agenzia delle Entrate, hanno presentato un’istanza congiunta per chiudere la lite, avvalendosi di una specifica legge per la definizione agevolata dei contenziosi pendenti.
Cosa significa concretamente ‘estinzione del giudizio’ in questo caso?
Significa che il processo legale è terminato ufficialmente senza che i giudici abbiano stabilito chi avesse ragione sulla questione della detrazione IVA. La causa è stata chiusa perché le parti hanno raggiunto un accordo al di fuori del tribunale, secondo le modalità previste dalla legge.
Su quale base normativa si fonda la decisione di estinguere il processo?
La decisione si basa sull’istanza delle parti, che hanno fatto riferimento all’articolo 1, commi 38 e seguenti, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Questa normativa permette di definire le liti fiscali pendenti attraverso una procedura agevolata, portando alla cessazione della materia del contendere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33728 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33728 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9446/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
-controricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n. 545/21/23 depositata il 09/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 545/21/23 del 09/02/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 191/07/22 della Commissione tributaria provinciale
di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2014 e 2015.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, con l’avviso di accertamento veniva recuperata IVA indebitamente detratta di cui alle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE per la organizzazione di interventi formativi e servizi di formazione a favore dei lavoratori somministrati dalla contribuente a enti pubblici e privati.
NOME impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
NOME resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che con istanza del 12/11/2025 la società contribuente ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 38 ss. della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per intervenuta definizione della lite e che analoga istanza è stata precedentemente depositata anche AE.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME