Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21003 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21003 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 10/04/2025
ESTINZIONE GIUDIZIO – CESSATA MATERIA CONTENDERE
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15351/2017 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce alla nota depositata in data 31 gennaio 2025, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
l ‘RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE –
per la cassazione della sentenza n. 8565/8/2016 della Commissione tributaria regionale del Lazio (Roma) depositata in data 16 dicembre 2016. Numero sezionale 2576/2025 Numero di raccolta generale 21003/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 10 aprile 2025.
CONSIDERATO CHE:
oggetto di controversia era la pretesa contenuta nell’avviso di liquidazione in atti con il quale l’Ufficio rideterminava le imposte di registro ed ipocatastali in relazione all’atto del 5 luglio 2013, avente ad oggetto la vendita del diritto di nuda proprietà, gravato da usufrutto quarantennale, su taluni immobili siti in Roma;
la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 26160/57/2015 della Commissione tributaria provinciale di Roma;
avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 12/17 giugno 2017, formulando tre motivi d’impugnazione;
l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 24 luglio 2017;
con istanza depositata in data 31 gennaio 2025, il ricorrente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
RITENUTO CHE:
il giudizio va dichiarato estinto, essendo cessata la materia del contendere, avendo l’istante rappresentato e documentato che:
Numero registro generale 15351/2017
Numero sezionale 2576/2025
-in data 9 febbraio 2022 l’Agenzia della Entrate convalidava con esito regolare l’istanza di definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/18 (istanza num. TK3 000335/2019); Numero di raccolta generale 21003/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
-la procedura è da intendersi perfezionata a seguito dell’istanza di sgravio totale emessa dall’Agenzia e depositata in atti;
-l’Avvocatura Generale dello Stato ha confermato l’esito regolare della definizione, controfirmando la predetta istanza depositata il 31 gennaio 2025;
a seguito del perfezionamento della predetta procedura è, quindi, sopraggiunta una causa di estinzione del procedimento in esame che ha determinato la cessazione della materia del contendere, esito questo che pure giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, compensando tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME