Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24202 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24202 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11847/2016 R.G. proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di ex soci RAGIONE_SOCIALEa cessata ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, elettivamente domiciliati in Roma al INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore
-intimato- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, SEZIONE STACCATA DI LATINA, n. 5935/39/15 del 13 novembre 2015
udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 19 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio;
udito per la controricorrente l’AVV_NOTAIO generale RAGIONE_SOCIALEo Stato NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE notificava ai germani NOME e NOME COGNOME, ex soci RAGIONE_SOCIALEa s.RAGIONE_SOCIALE. (d’ora in poi o ), cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006.
Con tale atto l’Ufficio:
(a)contestava il mancato assoggettamento ad IVA RAGIONE_SOCIALE‘atto per AVV_NOTAIO del 15 novembre 2006, mediante il quale la prefata aveva assegnato ai due soci un locale di sua proprietà sito nel Comune di Sabaudia;
(b)quantificava in 175.605 euro il valore normale del bene ceduto;
(c)determinava nella stessa misura il maggior volume d’affari prodotto in quell’anno dalla società;
(d)riprendeva a tassazione nei confronti degli ex soci l’imponibile evaso, facendo valere la loro qualità di responsabili solidali per i debiti tributari RAGIONE_SOCIALE‘ente collettivo estinto.
I COGNOME impugnavano l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale, ritenendo che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse decaduta dall’esercizio del potere impositivo per decorso del termine di cui all’art. 2495, comma 2, c.c., annullava l’atto contestato.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di
RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza n. 5935/39/15 del 13 novembre 2015, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rigettava l’originario ricorso dei contribuenti e compensava interamente fra le parti le spese processuali.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia adottata il collegio regionale osservava che: – il primo giudice aveva illegittimamente accolto il ricorso dei contribuenti sulla scorta del rilievo officioso di una questione non rientrante fra i motivi di impugnazione da loro dedotti; l’assegnazione immobiliare fatta da RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE> ai soci era stata correttamente assoggettata ad IVA, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 2, n. 6) del D.P.R. n. 633 del 1972; – la base imponibile RAGIONE_SOCIALE‘operata cessione era costituita dal valore normale del bene, determinato dall’Ufficio anche alla stregua di elementi di valutazione diversi e ulteriori rispetto alle quotazioni OMI; l’RAGIONE_SOCIALE non era tenuta ad attivare di sua iniziativa la procedura di accertamento con adesione anteriormente alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo; – ricorrevano, nel caso di specie, le condizioni richieste dall’art. 54, comma 3, del D.P.R. citato per la rettifica RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione IVA presentata dalla società in relazione all’anno 2006.
Contro tale sentenza NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato notificato anche al RAGIONE_SOCIALE, rimasto intimato.
Per la discussione RAGIONE_SOCIALEa causa è stata fissata l’odierna pubblica udienza.
Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
In data 17 giugno 2024 i COGNOME hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, comunicando di aver .
Alla luce di tale sopravvenienza, l’organo requirente ha riformulato in udienza le proprie conclusioni, chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il ricorso per cassazione congiuntamente proposto dai germani NOME e NOME COGNOME consta di dieci motivi, contraddistinti dalle lettere a)-j), i primi otto (a-h) formulati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, numero 3) c.p.c., gli ultimi due (i-j) inquadrati nei paradigmi di cui ai numeri 4) e 5) del medesimo comma.
1.1 Con il primo motivo ( sub a) viene lamentata la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2495 c.c..
1.2 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente accolto il motivo di appello con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva denunciato il vizio di violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato in cui sarebbe incorso il primo giudice nel dichiarare l’RAGIONE_SOCIALE decaduta dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa potestà impositiva per asserito decorso del termine annuale di cui all’art. 2495, comma 2, c.c., sul falso presupposto che da parte dei contribuenti non fosse stata sollevata una specifica eccezione in tal senso.
Con il secondo motivo ( sub b) è contestata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, n. 6), 51 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 e RAGIONE_SOCIALEa L. n. 296 del 2006.
2.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver a torto ritenuto soggetta ad IVA, anziché alle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale, l’assegnazione di cui si discute, sebbene i soci assegnatari non potessero essere considerati imprenditori, a sèguito RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività commerciale svolta dalla società e RAGIONE_SOCIALEa sua intervenuta estinzione.
2.2 Viene, inoltre, criticata l’affermazione del giudice regionale secondo cui era da ritenersi pacifica la circostanza che
, obiettandosi che la surriferita circostanza risultava, invece, controversa, onde l’Ufficio avrebbe dovuto fornirne la relativa prova.
Con il terzo mezzo ( sub c) è prospettata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 e 85 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).
3.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere corretta la determinazione del valore RAGIONE_SOCIALE‘immobile effettuata dall’Ufficio in base alle sole quotazioni OMI, non corroborate da ulteriori elementi indiziari dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
3.2 Viene, al riguardo, posto in evidenza che nell’avviso di accertamento l’Ufficio aveva assunto a termine di comparazione un immobile asseritamente similare a quello assegnato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE > ai due soci, senza tuttavia indicarne l’esatta ubicazione, né tantomeno descriverne le reali caratteristiche.
3.3 Si critica, altresì, la gravata decisione per aver omesso di determinare il valore normale RAGIONE_SOCIALE‘immobile sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa relazione di stima redatta dal geom. COGNOME, depositata in giudizio dai contribuenti.
Con il quarto motivo ( sub d) viene fatta valere la violazione e/o falsa applicazione del D. Lgs. n. 218 del 1997.
4.1 Si assume che la gravata sentenza d’appello, al pari di quella di primo grado, sarebbe stata pronunciata , non essendosi i giudici di merito avveduti del fatto che l’Ufficio aveva illegittimamente emesso l’avviso di accertamento .
Con il quinto motivo ( sub e) è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. .
5.1 Si contesta la decisione impugnata per aver ritenuto legittimo l’utilizzo da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio del metodo di accertamento analitico –
induttivo, laddove, in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, l’art. 54, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 consente di prescindere dall’ispezione RAGIONE_SOCIALEa stessa, ai fini RAGIONE_SOCIALEa rettifica RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione annuale presentata dal contribuente ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IVA, soltanto se .
Con il sesto mezzo ( sub f) è denunciata la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 68 del D.P.R. n. 287 del 1992 e del D.L. n. 564 del 1994, convertito in L. n. 656 del 1994.
6.1 Viene imputato alla CTR di aver omesso di esaminare la , in quanto .
6.2 Si deduce, sul punto, che attraverso l’esercizio del potere di autotutela l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe , in quanto .
Con il settimo motivo ( sub g) è lamentata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, 26, 29 e 55 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 103 c.p.c.
7.1 Viene addebitato alla CTR di non aver disposto la riunione del presente giudizio con quelli definiti in primo grado dalla CTP di
RAGIONE_SOCIALE con sentenze nn. 350/01/11, 351/01/11 e 160/01/12, da ritenersi fra loro connessi perché .
Con l’ottavo motivo ( sub h) viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 132 e 360 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 212 del 2000 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973.
8.1 Si contesta la sentenza d’appello per non aver accolto la doglianza dei contribuenti basata sull’eccepita nullità RAGIONE_SOCIALE‘impugnato avviso di accertamento per difetto di motivazione.
8.2 Con un ulteriore profilo di lagnanza si sostiene che entrambe le decisioni di merito risulterebbero, a loro volta, affette da nullità, perché del tutto prive di supporto argomentativo o comunque corredate di una motivazione solo apparente.
Con il nono mezzo ( sub i) è prospettata la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992, sostenendosi che la gravata pronuncia sarebbe .
Con il decimo motivo ( sub j) viene, infine, denunciata la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., ascrivendosi alla CTR di aver .
Come anticipato nella superiore parte narrativa, in data 17 giugno 2024 i germani COGNOME hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, rendendo noto di avere, nelle more, aderito alla procedura di .
L’atto in questione risulta sottoscritto dagli stessi ricorrenti e dal loro difensore, AVV_NOTAIO.
Essendo stati osservati il termine e le forme di cui all’art. 390, commi 1 e 2, c.p.c., va dichiarata l’estinzione del processo, sulle conformi conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, come riformulate in
udienza.
14. Nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutole dall’art. 391, comma 2, c.p.c., nella formulazione, applicabile «ratione temporis» , risultante a sèguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dall’art. 15 del D. Lgs. n. 40 del 2006, ritiene la Corte di dover compensare interamente le spese del presente giudizio fra le parti costituite, avuto riguardo alle motivazioni poste a base RAGIONE_SOCIALE‘operata rinuncia al ricorso (cfr., sull’argomento, Cass. n. 15049/2024, Cass. n. 20727/2023, Cass. n. 9474/2020).
14.1 Nulla va statuito in ordine alle dette spese nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, rimasto intimato.
15. Non deve essere resa nei riguardi dei ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), prevista nei soli casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, in quanto la disposizione normativa testè citata, per il suo carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità e compensa interamente le relative spese nei rapporti fra le parti costituite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione