Estinzione Giudizio Tributario: Quando la Rinuncia al Ricorso Chiude la Causa
L’esito di una controversia legale non è sempre una sentenza che stabilisce chi ha torto e chi ha ragione. Spesso, le parti trovano un accordo che pone fine alla lite. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente questa dinamica, dichiarando l’estinzione del giudizio tributario a seguito della rinuncia al ricorso da parte di una società, motivata dall’adesione a una definizione transattiva. Analizziamo questo caso per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Una società per azioni aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, portando la controversia dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione. Il contenzioso la vedeva contrapposta all’amministrazione finanziaria. Tuttavia, durante il corso del giudizio di legittimità, la società ha depositato un atto formale con cui ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso.
Questa decisione non è stata presa in modo arbitrario, ma è stata la conseguenza diretta dell’adesione da parte della società a una ‘definizione transattiva’, uno strumento previsto dalla legge che consente ai contribuenti di risolvere le pendenze fiscali attraverso un accordo con il Fisco.
La Decisione della Corte e il Ruolo della Rinuncia
La Corte di Cassazione, una volta ricevuto l’atto di rinuncia, ha agito di conseguenza. Il Codice di procedura civile, all’articolo 391, stabilisce che in caso di rinuncia, il processo si estingue. Il compito della Corte, in questo scenario, non è stato quello di decidere nel merito della questione tributaria, ma di prendere atto della volontà della parte ricorrente di non proseguire il giudizio.
La decisione chiave, quindi, è stata la dichiarazione di estinzione del giudizio tributario. Questo significa che il processo si è concluso definitivamente senza una pronuncia sulla legittimità della sentenza impugnata. Inoltre, la Corte ha disposto la compensazione delle spese legali, una scelta coerente con la natura consensuale della chiusura della lite: essendo il risultato di un accordo, è apparso equo che ciascuna parte si facesse carico delle proprie spese.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base del decreto sono lineari e strettamente procedurali. La Corte ha semplicemente applicato le norme che regolano la cessazione del processo. I punti chiave sono due:
1. Constatazione della Rinuncia: La Corte ha verificato l’esistenza di un atto formale di rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente. Questo atto è l’elemento scatenante che innesca il meccanismo dell’estinzione.
2. Adesione alla Definizione Transattiva: La motivazione della rinuncia, ovvero l’accordo transattivo raggiunto con l’amministrazione finanziaria, ha giustificato la decisione sulla compensazione delle spese. La fine della controversia non è derivata dalla vittoria di una parte sull’altra, ma da un accordo, rendendo inopportuna una condanna alle spese.
Il provvedimento sottolinea come la volontà delle parti, specialmente quando formalizzata in un accordo previsto dalla legge, prevalga sulla prosecuzione del contenzioso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questo decreto, pur nella sua semplicità, offre importanti spunti pratici. In primo luogo, ribadisce l’efficacia degli strumenti di definizione transattiva come mezzo per deflazionare il contenzioso tributario. Per le imprese, ricorrere a tali accordi può rappresentare una via più rapida, economica e certa rispetto a un lungo e incerto processo legale.
In secondo luogo, illustra chiaramente l’iter processuale che segue a un accordo: la parte che ha promosso il giudizio rinuncia formalmente agli atti e il giudice ne prende atto dichiarando l’estinzione. Questo meccanismo garantisce che, una volta raggiunto un accordo, il capitolo giudiziario venga chiuso in modo definitivo e formale.
Infine, la compensazione delle spese è un incentivo implicito a trovare soluzioni concordate, poiché elimina il rischio, per la parte che accetta la transazione, di dover pagare anche le spese legali della controparte.
Cosa succede a un ricorso in Cassazione se la parte che lo ha proposto vi rinuncia?
In caso di rinuncia al ricorso, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo fine in modo definitivo al processo senza emettere una decisione nel merito della questione.
Per quale motivo la società ha deciso di rinunciare al ricorso?
La società ha rinunciato al ricorso perché ha aderito a una definizione transattiva con l’amministrazione finanziaria, come previsto dalla Legge n. 197/22, risolvendo la controversia tramite un accordo.
Chi paga le spese legali quando un giudizio si estingue per rinuncia a seguito di un accordo?
Nel caso specifico, la Corte ha disposto la compensazione delle spese. Ciò significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali, una decisione motivata dal fatto che la fine del processo è derivata da un accordo e non dalla vittoria di una parte sull’altra.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19869 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19869 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 17/07/2025
L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N E
SEZIONE TRIBUTARIA
LA PRESIDENTE
D E C R E T O
Sul ricorso n. 25336/2020
proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME;
rappresentata e difesa dall’avv.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 224/11/2020, depositata il 29 gennaio 2020.
Visto l’atto depositato il 4 ottobre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione transattiva ai sensi dell’art 1, c. 213 ss., L. n. 197/22; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.
Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Roma, 15/07/2025
La Presidente titolare NOME COGNOME