Estinzione Giudizio Tributario: Una Guida Pratica alla Definizione Agevolata
L’estinzione del giudizio tributario rappresenta una modalità di chiusura di una controversia con il Fisco che non passa attraverso una sentenza di merito. Spesso, ciò avviene grazie a strumenti normativi, come le definizioni agevolate, che consentono al contribuente di risolvere la pendenza pagando una somma ridotta. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo meccanismo, illustrando come l’adesione a una sanatoria possa portare alla fine del contenzioso.
Il Contesto del Caso: Dagli Avvisi di Accertamento alla Cassazione
La vicenda trae origine da avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRPEF notificati a una società a responsabilità limitata e al suo socio di maggioranza per l’anno d’imposta 2013. Gli atti impositivi, scaturiti da un controllo documentale, rideterminavano i tributi dovuti, applicando interessi e sanzioni.
I contribuenti hanno impugnato gli avvisi, ma i loro ricorsi sono stati respinti sia dalla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) che, in appello, dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR). Ritenendo errata la decisione di secondo grado, la società e il socio hanno proposto ricorso per Cassazione.
La Svolta: L’Istanza per l’Estinzione del Giudizio Tributario
Mentre il giudizio era pendente dinanzi alla Suprema Corte, è intervenuta la Legge n. 197/2022, che ha introdotto una nuova opportunità di definizione agevolata delle liti tributarie. I ricorrenti hanno colto questa occasione, presentando un’istanza formale per avvalersi della sanatoria. A sostegno della loro richiesta, hanno prodotto la documentazione necessaria, incluse le ricevute di presentazione della domanda e del pagamento delle somme dovute, come prescritto dalla normativa.
Questa mossa ha cambiato radicalmente il corso del processo. Anziché attendere una decisione sul merito dei motivi di ricorso, la controversia si è spostata su un piano puramente procedurale: la verifica della corretta adesione alla definizione agevolata.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nella sua ordinanza, non è entrata nel merito delle questioni fiscali sollevate dai contribuenti. Il suo compito si è limitato a prendere atto della volontà delle parti di porre fine alla lite attraverso lo strumento messo a disposizione dal legislatore.
I giudici hanno verificato la presenza dell’istanza depositata dai ricorrenti e della relativa documentazione attestante l’avvenuto pagamento. Constatata la regolarità della procedura di definizione agevolata, la Corte non ha potuto fare altro che applicare la conseguenza prevista dalla legge: la cessazione della materia del contendere. Di conseguenza, il processo è stato dichiarato estinto. Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha stabilito che ciascuna parte dovesse sostenere le proprie.
Conclusioni
Questa decisione evidenzia l’importanza degli strumenti di definizione agevolata nel sistema tributario. Essi offrono un percorso alternativo al lungo e incerto iter del contenzioso, consentendo ai contribuenti di chiudere le pendenze con il Fisco in modo rapido e a condizioni vantaggiose. Per l’Amministrazione Finanziaria, rappresentano un modo per incassare somme in tempi brevi e ridurre il carico di lavoro degli uffici e dei tribunali. L’estinzione del giudizio tributario a seguito di una sanatoria è, quindi, un esito che soddisfa un interesse generale alla deflazione del contenzioso, come dimostra chiaramente il caso analizzato.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una sanatoria?
Se il contribuente presenta correttamente l’istanza di definizione agevolata prevista dalla legge e paga le somme dovute, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo fine alla controversia senza una decisione nel merito.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
Nell’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha stabilito che le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, ogni parte paga i propri avvocati.
È possibile risolvere una controversia fiscale anche se si è già in Cassazione?
Sì, questo caso dimostra che è possibile aderire a una definizione agevolata e ottenere l’estinzione del giudizio anche quando la lite è pendente davanti alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32050 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32050 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/11/2023
Oggetto: estinzione del
giudizio ex L. n. 197/2022
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22997/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, e da NOME COGNOME, che agisce anche in proprio, entrambi rappresentati e difesi in forza di procura speciale dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 203/07/22 depositata in data 14/02/2022, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 20/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-per quanto qui di interesse, la società RAGIONE_SOCIALE e il socio (per l’80%) NOME COGNOME impugnavano distinti avvisi di accertamento per IRES e IVA la prima e per IRPEF il secondo riguardanti l’anno di imposta 2013, derivanti da attività di controllo documentale operata dall’Ufficio in capo alla società e quindi in capo ai soci con la quale erano rideterminati i tributi dovuti, richiesti gli interessi e irrogate le sanzioni in forza di svariati recuperi;
-la CTP rigettava i ricorsi;
-gli appelli dei contribuenti erano parimenti rigettati dalla CTR, che con la pronuncia qui gravata confermava la sentenza di primo grado;
-ricorrono a questa Corte la società e il socio NOME COGNOME con atto affidato a due motivi di ricorso; resiste con controricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che:
-è in atti istanza ex L. n. 197 del 2022 con la quale parte ricorrente, producendo le ricevute di presentazione e pagamento prescritte, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere;
-pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio;
-le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate;
p.q.m.
dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023.