Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21225 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6965/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé medesimo,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 4739/24/2016, depositata il 19 settembre 2016;
COGNOME
AMMINISTRATIVO IVA
–
IRAP – 2006
udita la relazione della causa svolta nell ‘udienza in camera di consiglio del 17 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) notificava ad NOME preavviso di fermo amministrativo n. 06880201400012421000, a causa del mancato pagamento della cartella di pagamento n. 06820100262375687000, di importo complessivo di € 34.752,72, relativa ad IRAP, IRPEF e IVA, oltre sanzioni e interessi, per l’anno di imposta 2006.
Rilevato che la cartella di pagamento non era stata notificata, NOME impugnava il preavviso di fermo amministrativo e contestualmente la cartella di pagamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 1691/25/2015, depositata il 20 febbraio 2015, lo accoglieva, rilevando che, agli atti del processo, non fosse stata prodotta la notifica della cartella presupposta.
Interposto gravame da RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 4739/24/2016, pronunciata il 21 giugno 2016 e depositata il 19 marzo 2016 , accoglieva l’appello , condannando il contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado di giudizio.
In particolare, il giudice di secondo grado riteneva la cartella di pagamento presupposta regolarmente notificata al domicilio fiscale del contribuente dato che lo stesso non aveva provveduto a comunicare, nei termini, il cambio di residenza all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Con ordinanza interlocutoria n. 8107 del 3 aprile 2018 questa Corte ha disposto il rinvio della trattazione a nuovo ruolo, in considerazione della presentazione della richiesta di definizione della pendenza tributaria proposta da parte contribuente, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
La discussione del ricorso è stata quindi nuovamente fissata dinanzi a questa sezione per l ‘udienza in camera di consiglio del 17 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
La controricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi:
1.1. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente eccepisce violazione o falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , dell’art. 139 cod. proc. civ. e dell’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe errato nel ritenere correttamente notificata la sottostante cartella all’indirizzo corrispondente al domicilio fiscale presente nei registri dell’anagrafe tributaria invece che a quello risultante dal registro anagrafico tenuto dal comune di residenza.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce violazione o falsa applicazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 6 della legge n. 212/2000 e dei principi generali del diritto tributario, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.
Ritiene, nello specifico, che il giudice a quo avrebbe erroneamente valutato la richiesta di rateizzazione del debito tributario quale elemento dimostrativo dell’acquiescenza alla pretesa impositiva.
Preliminarmente occorre evidenziare che questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 8107/2018, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio a seguito della presentazione dell’istanza, avanzata da parte contribuente in sede di memoria, con l a quale chiedeva l’estinzione del giudizio per definizione della pretesa impositiva ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito con modificazione dalla legge n. 225/2016 e successive integrazioni e modifiche.
Il ricorrente ha documentato l’avvenuta definizione della pendenza tributaria, mediante il pagamento integrale RAGIONE_SOCIALE rate previste dalla proposta di definizione agevolata, accolta dall’RAGIONE_SOCIALE.
Lo stesso ricorrente ha comunicato, con nota depositata telematicamente in data 13 marzo 2024, la rinuncia agli atti del giudizio.
Consegue l’estinzione del giudizio.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2024.