Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7694 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7694 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 880/2014 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE); -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA n. 86/2013 depositata il .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sopra indicata della CTR Puglia che aveva accolto l’appello principale dei contribuenti e rigettato quello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Foggia di parziale accoglimento dei ricorsi riuniti della società RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, e dei soci avverso gli avvisi di accertamento per le annualità 2006 (per indebita deduzione di ammortamenti), e 2007 (per operazioni inesistenti, costi indeducibili, indebiti ammortamenti) con conseguenti maggiori imposte IRES, IRAP e IVA (per la società) e IRPEF (per i soci).
Il ricorso è affidato ad un unico motivo.
Hanno resistito con controricorso la società e i soci che hanno depositato memoria.
In data 31.1.2020 è stata depositata istanza di definizione di lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 118 del 2019 da parte della società con ricevuta versamento della prima rata.
Si è disposto il rinvio a nuovo ruolo fissando un termine per le deduzioni dell’Ufficio in merito.
In data 28.3.2023 l’RAGIONE_SOCIALE ha comunicato l’avvenuta definizione per la società per l’anno 2007, aggiungendo che non risultava pervenute istanze di definizione per i soci e che non era stato definito l’avviso di accertamento relativo alla società per il 2006.
Con memoria depositata in data 7.6.2023 i soci hanno comunicato di aver definito la pendenza ai sensi dell’art. 1 comma 186 e segg. l. n. 197/2022, depositando le domande comprovanti pagamento di quanto dovuto da parte di NOME COGNOME e della prima rata da parte degli altri soci, e hanno chiesto l’estinzione del giudizio.
In data 16.6.2023 è stata depositata nota dell’RAGIONE_SOCIALE che comunica l’avvenuta definizione d egli avvisi di accertamento relativi ai soci per il 2007.
Con ordinanza interlocutoria depositata il 3.8.3023, si è disposto rinvio a nuovo ruolo per deduzioni dell’RAGIONE_SOCIALE e chiarimenti circa l’avvenuta definizione di tutti gli atti oggetto del giudizio.
RILEVATO CHE
Con nota depositata telematicamente in data 4.10.2023, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha rappresentato che, oltre all’avvenuta definizione da parte della società RAGIONE_SOCIALE dell’atto n. NUMERO_DOCUMENTO a seguito di domanda di definizione liti fiscali ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, si era avuta anche la definizione anche dei seguenti atti ai sensi dell’art. 1 commi 186 -203 della legge 29 dicembre 2022, n.197:
P_IVA a.i. 2007 –COGNOME NOME;
P_IVA a.i. 2007 –COGNOME NOME;
P_IVA a.i. 2007 –NOME NOME;
P_IVA a.i. 2007 –COGNOME NOME;
P_IVA a.i. 2007 – COGNOME NOME.
L’RAGIONE_SOCIALE ha , infine, precisato che ogni riferimento nelle precedenti note ad accertamenti per l’annualità 2006 d oveva intendersi un refuso, atteso che tale annualità si era resa definitiva per giudicato interno; il che corrisponde a quanto riportato nel ricorso agenziale, ove si era dato atto dell’ acquiescenza alla sentenza di primo grado quanto alla rideterminazione degli ammortamenti che costituiva l’unico rilievo dell’avviso di accertamento relativo al 2006 .
Sussistono, quindi, i presupposti per l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6 comma 13 d.l. n. 119/2018 e dell’art. 1 comma 198 l. n. 197/2022 con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione; spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 28/02/2024.
Il Presidente
COGNOME NOME COGNOME