Estinzione del Giudizio Tributario: Quando il Pagamento Chiude la Lite
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come una lunga controversia fiscale possa concludersi con l’estinzione del giudizio a seguito del pagamento integrale delle somme richieste dall’Amministrazione Finanziaria. Il caso, relativo al mancato versamento di accise su alcol a seguito di un furto, dimostra l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata delle liti anche quando il contenzioso ha raggiunto il suo ultimo grado di giudizio.
I Fatti di Causa
Una società operante nel settore della distillazione di alcolici si vedeva recapitare un avviso di pagamento per accise relative all’anno 2001. La pretesa del Fisco nasceva da un ammanco di alcol registrato nel deposito fiscale della società, causato da un furto avvenuto in data 07/05/2001. Secondo la normativa, l’imposta è dovuta anche sulla merce sottratta, poiché uscita dalla catena di controllo fiscale.
La società impugnava l’atto impositivo e otteneva una decisione favorevole in primo grado, presso la Commissione Tributaria Provinciale. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proponeva appello, ma la Commissione Tributaria Regionale confermava la sentenza di primo grado, rigettando le richieste dell’ente impositore. Non arrendendosi, l’Amministrazione Finanziaria presentava ricorso per cassazione, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte.
La Definizione della Lite e l’Estinzione del Giudizio
La svolta nel procedimento è avvenuta durante il giudizio di legittimità. La società contribuente, avvalendosi delle disposizioni normative contenute nel D.L. n. 193/2016, ha deciso di definire la lite in modo agevolato. Con una memoria depositata il 07/03/2024, ha comunicato alla Corte di aver provveduto al pagamento integrale di quanto richiesto dal Fisco, fornendo la prova dell’avvenuto versamento.
Questo atto ha modificato radicalmente lo scenario processuale. Il pagamento completo del debito tributario ha fatto venire meno la ‘materia del contendere’, ovvero l’oggetto stesso della lite. Non esisteva più una pretesa da soddisfare o un diritto da accertare, poiché il contribuente aveva spontaneamente adempiuto alla propria obbligazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Di fronte a questa nuova situazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della cessazione della materia del contendere. Le motivazioni dell’ordinanza sono estremamente concise e dirette: poiché la parte ricorrente ha comprovato di aver effettuato il pagamento integrale delle somme dovute, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
La Corte non entra nel merito dei motivi del ricorso originario, poiché l’azione del contribuente ha reso superfluo qualsiasi esame sulla legittimità della pretesa fiscale. L’ordinanza si limita a formalizzare la fine del processo. Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha stabilito che restassero a carico della parte che le aveva anticipate, una soluzione tipica in caso di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione evidenzia l’importanza e l’utilità delle normative sulla definizione agevolata delle liti pendenti. Questi strumenti offrono ai contribuenti una via d’uscita pragmatica da contenziosi lunghi e dall’esito incerto, permettendo allo stesso tempo all’Erario di incassare somme contestate. Per le imprese, la possibilità di chiudere una pendenza fiscale, anche se in Cassazione, rappresenta un’opportunità per eliminare un elemento di incertezza dal bilancio e ridurre i costi legali. L’estinzione del giudizio per pagamento integrale è, in sintesi, la manifestazione di come la volontà delle parti, facilitata dal legislatore, possa prevalere sulla prosecuzione della lite, portando a una risoluzione efficiente e definitiva della controversia.
Cosa significa ‘estinzione del giudizio’ in un processo tributario?
Significa che il processo si chiude definitivamente senza una sentenza che decida chi ha torto o ragione nel merito. In questo caso, è avvenuto perché il contribuente ha pagato l’intero importo richiesto dal Fisco, facendo così venir meno l’oggetto stesso della controversia.
È possibile chiudere una lite fiscale anche se il processo è già in Cassazione?
Sì, come dimostra questa ordinanza. La società ha utilizzato una norma sulla definizione agevolata delle liti (D.L. 193/2016) per pagare il dovuto mentre il caso era pendente davanti alla Corte di Cassazione, portando così all’estinzione del procedimento.
Qual è stata la conseguenza del pagamento integrale delle somme dovute da parte del contribuente?
La conseguenza diretta è stata la dichiarazione di estinzione del giudizio da parte della Corte di Cassazione. La Corte non ha esaminato i motivi del ricorso, ma ha semplicemente preso atto che la lite non aveva più ragione di esistere e ha formalmente chiuso il caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22064 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22064 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17169/2014 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende -ricorrente-
-controricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA – SEZ.ST. LECCE n. 150/24/13 depositata il 22/05/2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 150/24/13 depositata il 22/05/2013, la Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione staccata di Lecce (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 239/09/07 della Commissione tributaria provinciale di Lecce (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso l’avviso di pagamento concernente accise sugli alcoli relative all’anno 2001.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di pagamento è stato emesso a seguito di un ammanco di alcool conseguente ad un furto subito dalla società contribuente in data 07/05/2001 nel proprio deposito fiscale.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che, con memoria del 07/03/2024, la società contribuente ha affermato di avere definito la lite ai sensi del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. nella l. 1 dicembre 2016, n. 225, con il pagamento integrale di quanto richiesto.
Preso atto che la ricorrente ha comprovato di avere effettuato il pagamento integrale RAGIONE_SOCIALE somme dovute , va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 30/04/2024.