Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22379 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22379 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6382 -20 22 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese, per procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliate in INDIRIZZO , presso lo studio di quest’ultimo difensore (pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
– controricorrente –
Oggetto:
Tributi –
estinzione
avverso la sentenza n. 2927/09/2021 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE LOMBARDIA, depositata il 27/07/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
Con diversi avvisi di rettifica dell’accertamento, riferiti agli anni 2006 e 2007, l’Ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Milano I rideterminava gli importi dovuti da RAGIONE_SOCIALE per dazio, IVA e interessi relativamente ai valori dichiarati in dogana all’atto di importazione di merci ritenendo doversi aggiungere l’ammontare dei diritti di licenza corrisposti trimestralmente nella misura del 7% alla casa madre RAGIONE_SOCIALE, in virtù di contratto di licenza di marchio stipulato tra le stesse parti. Con separati atti l’RAGIONE_SOCIALE irrogava le relative sanzioni.
La società contribuente impugnava gli avvisi di rettifica e gli atti di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni con separati ricorsi.
Con sentenza n. 3/7/2013 depositata in data 18 gennaio 2013 e non notificata, la RAGIONE_SOCIALE Lombardia, previa riunione al procedimento R.G. n. 6226/11 dei procedimenti R.G. n. 6227/11 e R.G. n. 6228/11, relativi agli avvisi d i rettifica dell’accertamento nonché di quelli R.G. 6696/11, R.G. 6697/11, R.G.6698/11, relativi agli atti di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale RAGIONE_SOCIALE di Milano n. 23/31/11, n. 26/31/11 e n. 27/31/11, accoglieva gli appelli proposti da RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, annullando gli impugnati avvisi di rettifica dell’accertamento e, in conferma RAGIONE_SOCIALE sentenze RAGIONE_SOCIALE CTP di Milano n. 21/31/11, n. 22/31/11 e n. 24/31/11, rigettava gli appelli proposti dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, confermando l’annullamento degli impugnati atti di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Con sentenza n. 25437 del 2018 questa Corte, decidendo sul ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR, riteneva sussistenti i presupposti per la daziabilità dei diritti di licenza, sicché accoglieva i relativi motivi di ricorso anche con riferimento alle sanzioni; dichiarava illegittima la pretesa relativa all’IVA e rigettava il ricorso incidentale proposto dalla società contribuente con riferimento alla questione del superamento dei termini di legge nello svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività di verifica fiscale dei funzionari dell’Ufficio presso la sede RAGIONE_SOCIALE predetta società. Pertanto, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla CTR RAGIONE_SOCIALE Lombardia che con la sentenza in epigrafe indicata, sostenendo che «correttamente l’U fficio ha ritenuto che il valore RAGIONE_SOCIALE royalties dovesse essere aggiunto al valore RAGIONE_SOCIALE merci all’importazione, con i relativi riflessi in termini di imponibile su cui calcolare l’IVA all’importazione», respingeva il ricorso in riassunzione RAGIONE_SOCIALE società contribuente «con conferma di tutti gli Avvisi di rettifica emessi», e di «tutti i provvedimenti sanzionatori impugnati».
Avverso la sentenza d’appello la società contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi contestualmente avanzando richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea ai sensi dell’art. 267 TFUE. Replicava l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. La ricorrente depositava memoria.
La società ricorrente in data 11 aprile 2022 depositava istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 197/2022, che questa Corte disponeva con ordinanza interlocutoria n. 20054 del 2023.
In data 6 febbraio 2024 l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato istanza congiunta di estinzione del giudizio.
Considerato che:
L’istanza di estinzione del giudizio avanzata congiuntamente dall’RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE va accolta.
1.1. In tale istanza le parti hanno dato atto che RAGIONE_SOCIALE ha provveduto al pagamento integrale degli importi di cui agli avvisi di rettifica ed ha avanzato istanza di definizione agevolata ex art. 1, comma 197, RAGIONE_SOCIALE legge n. 197 del 2022, degli atti di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni correlati agli avvisi di rettifica. Documentazione che, peraltro, la società contribuente ha depositato in atti.
2. Da quanto detto consegue l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere in relazione ai tributi (dazi, iva ed interessi) di cui agli avvisi di rettifica oggetto di impugnazione, per avere la società contribuente versato integralmente gli importi richiesti, mentre, con riferimento alle sanzioni, si è verificata l’estinzione per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 198 RAGIONE_SOCIALE legge n. 197 del 2022, che prevede che « NRAGIONE_SOCIALE controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo », ovvero RAGIONE_SOCIALE « copia RAGIONE_SOCIALE domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o RAGIONE_SOCIALE prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente RAGIONE_SOCIALE sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data RAGIONE_SOCIALE decisione. Le spese del processo restano a carico RAGIONE_SOCIALE parte che le ha anticipate ».
La dichiarazione di estinzione integrale del giudizio rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso proposti dalla ricorrente.
Le spese processuali vanno poste a carico RAGIONE_SOCIALE parte che le ha anticipate.
Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del c.d. raddoppio del contributo unificato (arg. da Cass. n. 20697 del 2021).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio con spese a carico RAGIONE_SOCIALE parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma in data 12 giugno 2024