Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33191 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33191 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 7997 del Ruolo Generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2015, proposto
DA
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (eredi, questi ultimi quattro, di COGNOME NOME ) , COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (eredi, questi ultimi due, di COGNOME NOME ) , COGNOME NOME, COGNOME NOME (eredi, questi ultimi due, di COGNOME NOME ) , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, come in atti domiciliati,
RICORRENTI
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ,
INTIMATA
E
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come in atti domiciliata,
RESISTENTE
avverso la sentenza numero 5132/14 RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione Distaccata di Latina, pubblicata in data 13 agosto 2014.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza numero 5132/14, pubblicata in data 13 agosto 2014, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione Distaccata di Latina, accoglieva l’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE ed accoglieva parzialmente quello principale proposto da NOME, NOME NOME, NOME, NOME, NOME NOME, NOME, NOME, NOME NOME, NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza numero 356/10, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Latina -in relazione all’avviso di rettifica e liquidazione numero NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro, ipotecaria e catastale, aveva accertato un maggior valore, pari ad euro 897.400,00, dei beni contemplati nell’atto per AVV_NOTAIO del 7 novembre 2007aveva ritenuto che tale atto avesse riguardato solamente la compravendita di una particella -contraddistinta
dal numero 1938e non anche un’altra particella -contraddistinta dal numero 1937- presa in considerazione nel prefato avviso.
NOME, NOME NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (eredi, questi ultimi quattro, di COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (eredi, questi ultimi due, di COGNOME NOME), COGNOME NOME e COGNOME NOME (eredi, questi ultimi due, di COGNOME NOME) proponevano ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di gravame, articolati in più ragioni di doglianza.
RAGIONE_SOCIALE non si costituiva in giudizio, rimanendo intimata, mentre l’RAGIONE_SOCIALE, sia pure intempestivamente, si costituiva in giudizio, precisando di farlo ai soli fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 370, comma 1, del codice di procedura civile.
Con ordinanza del 13 giugno 2023, la Corte Suprema di Cassazione disponeva la sospensione del giudizio, fino al 10 ottobre 2023, rilevando che: a) i ricorrenti, tramite il proprio difensore, avevano depositato, in data 26 maggio 2023, un’istanza di definizione agevolata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 190, RAGIONE_SOCIALEa legge numero 197 del 2022, invocando la sospensione del giudizio; b) l’articolo 1, comma 186, RAGIONE_SOCIALEa suddetta legge prevedeva che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui era parte l’RAGIONE_SOCIALE o
RAGIONE_SOCIALE, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, potessero essere definite, a domanda del soggetto che aveva proposto l’atto introduttivo o di chi vi era subentrato o ne aveva la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore RAGIONE_SOCIALEa controversia; c) la definizione agevolata si perfezionava con la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di cui all’articolo 1, comma 195, RAGIONE_SOCIALEa legge numero 197 del 2022 e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, commi 186, 187, 188, 189, 190 e 191, RAGIONE_SOCIALEa medesima legge; d) l’articolo 1, comma 197, RAGIONE_SOCIALEa legge numero 197 del 2022 stabiliva che le controversie definibili non fossero sospese, salvo che il contribuente facesse apposita richiesta all’autorità giudiziaria adita, dichiarando di volersi avvalere RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata; e) in tal caso, il processo era sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente aveva l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale davanti al quale pendeva la controversia, copia RAGIONE_SOCIALEa domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o RAGIONE_SOCIALEa prima rata; f) l’articolo 1, comma 198, RAGIONE_SOCIALEa stessa legge prevedeva che, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, in caso di deposito ai sensi del precedente comma 197, secondo periodo, il processo fosse dichiarato estinto e le spese restassero a carico RAGIONE_SOCIALEa parte che le aveva anticipate; g) ricorrevano, nella vicenda in esame, i presupposti per disporre la sospensione del giudizio, trattandosi di controversia tributaria pendente davanti alla Corte Suprema di Cassazione, non riguardante risorse proprie RAGIONE_SOCIALEa UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di RAGIONE_SOCIALE.
Con memoria del 22 settembre 2023, i ricorrenti, richiamando le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 197 e 198, RAGIONE_SOCIALEa legge numero 197 del 2022, chiedevano che fosse dichiarato estinto il giudizio, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, e l’RAGIONE_SOCIALE, con memoria del 7 novembre 2023, dava atto RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza di elementi ostativi all’adozione di una siffatta statuizione.
La causa, alla camera di consiglio del 25 novembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, veniva decisa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Ed, infatti, i ricorrenti hanno sollecitato l’adozione di una pronuncia dichiarativa RAGIONE_SOCIALE‘estinzione del giudizio in virtù RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 197 e 198, RAGIONE_SOCIALEa legge numero 197 del 2022, depositando documentazione comprovante l’avvenuto versamento RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto ad opera di un coobbligato e -più in generale- la sussistenza dei presupposti richiesti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘invocata declaratoria.
L’RAGIONE_SOCIALE, del resto, non si è opposta, anzi, ha evidenziato come fosse cessata la materia del contendere e non sussistessero elementi ostativi alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALEa controversia.
In conclusione, ricorrendo i relativi presupposti, è possibile dichiarare estinto il giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate.
dichiara l’estinzione del giudizio. spese a carico di chi le ha anticipate.
Roma, 25 novembre 2025
Il Presidente AVV_NOTAIO. NOME COGNOME