Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16299 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16299 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
Avv. Acc. IRPEF 2000
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28568/2014 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore .
-resistente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 394/23/2013, depositata in data 7 novembre 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME l’avviso d’accertamento con cui, relativamente all’anno 2000, rideterminava il reddito con metodo sintetico; l’accertamento trovava causa nel riscontro dell’acquisto di una unità immobiliare, avvenuta con atto del 2004 al corrispettivo di € 387.340,00.
La contribuente adiva la Commissione tributaria provinciale di Napoli, che con sentenza n. 472/18/2010, accoglieva in parte le ragioni, riducendo l’imponibile.
Entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente, appellavano la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, che con la sentenza n. 394/23/2013 depositata in data 7 novembre 2013 rigettava entrambe le impugnazioni.
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato un ‘atto di costituzione’ al solo dichiarato fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 10 maggio 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto, quinto e sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione al D.M. 10 settembre 1992 (redditometro); violazione dell’art. 2729 cod. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha considerato che l’accertamento doveva, al più, condursi nei confronti del coniuge della ricorrente e che il riconosciuto contributo economico dei parenti della stessa doveva far venire meno l’accertamento, nonché il fatto che la ricorrente aveva utilizzato fondi accumulati negli anni precedenti.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto, quinto e sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione al D.M. 10 settembre 1992 (redditometro); violazione dell’art. 113 cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti. Rideterminazione del reddito in € 74.590,00» il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non adeguatamente considerato come il maggior reddito determinato dall’ufficio venisse giustificato da redditi soggetti a ritenuta alla fonte, cioè da disinvestimenti di fondi accumulati negli anni precedenti.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Motivo giudicato fra le parti -giurisprudenza specifica tra le parti» il contribuente invita questa Corte a considerare come nelle more della proposizione del ricorso siano passate in giudicato sentenze della C.t.r. della Campania che hanno annullato gli accertamenti, relativi a diverse annualità, resi sul medesimo presupposto, producendo gli effetti di cui all’art. 2909 cod. civ.
Va premesso che, in data 5 ottobre 2023, la contribuente depositava istanza di estinzione del giudizio attraverso la quale faceva seguito ad altra nota con la quale comunicava formalmente di aver aderito, con domanda depositata telematicamente in data 2 ottobre 2023, alla procedura di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022; chiariva di aver proceduto all’estinzione di tutte le pendenze eventualmente esistenti con l’erario.
Orbene, vista la documentazione depositata che attesta quanto dichiarato, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata.
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma il 10 maggio 2024.
La Presidente NOME COGNOME