Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2268 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2268 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.22518/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avv. NOME COGNOME (pec EMAIL, presso cui elettivamente domicilia in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente –
E
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma, alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la sentenza n.2036-39-16 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 4 marzo 2016 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
tributi
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ricorre con quattro motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha parzialmente accolto l’appello del contribuente, riducendo ulteriormente i maggiori ricavi per l’anno di imposta 2007, rilevati dall’ufficio con accertamento analitico induttivo e già rideterminati dal giudice di primo grado;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 22 gennaio 2025, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197;
in data 12 novembre 2024, parte contribuente depositava memoria, con documentazione allegata, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla rottamazione dei carichi ex art.6 d.l. n.193/2016 ed art.3 d.l. n.119/2018, pagando gli interi importi dovuti;
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art.11 2 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , deducendo l’omessa pronuncia sulla denunziata violazione dell’art.7 l. 27 luglio 2000, n.212, e dell’art.42 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600;
con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art.7 l. 27 luglio 2000, n.212, e dell’art.42 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.;
secondo il ricorrente, l’amministrazione finanziaria nell’avviso di accertamento avrebbe fatto riferimento ad informazioni assunte da soggetti terzi, senza individuare precisamente i dati e le notizie acquisite ed allegare i documenti relativi;
con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art.39, comma 1, lett.d), d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.;
il ricorrente ritiene che l’ufficio abbia effettuato l’ accertamento induttivo senza che ricorressero elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti;
con il quarto motivo, il ricorrente chiede l’applicazione, per il principio del favor rei , della nuova disciplina sanzionatoria più favorevole, di cui all’art.1 d.lgs. n.471/1997 per le violazioni di infedele dichiarazione;
2.1. p reliminarmente deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per avere il ricorrente aderito alla rottamazione dei carichi ex art.6 d.l. n.193/2016 ed art.3 d.l. n.119/2018, pagando gli interi importi dovuti;
le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate; nell’ipotesi, come quella di specie, di adesione alla definizione agevolata, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato (Cass. n. 14782/2018; n.31732/2018; vedi anche S.U. n.19976/2024);
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2025