Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24193 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24193 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11849/2016 R.G. proposto da NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di ex socio RAGIONE_SOCIALEa cessata ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, elettivamente domiciliato in Roma al INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore -intimato- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, SEZIONE STACCATA DI LATINA, n. 5934/39/15 del 13 novembre 2015
udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 19 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore
AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio;
udito per la controricorrente l’AVV_NOTAIO generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE notificava ai germani NOME e NOME COGNOME, ex soci RAGIONE_SOCIALEa s.n.RAGIONE_SOCIALE. (d’ora in poi o ), cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, due distinti avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2006, con i quali:
(a)contestava la mancata dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa plusvalenza asseritamente realizzata dalla cessata società mediante l’assegnazione effettuata in loro favore con atto per AVV_NOTAIO del 15 novembre 2006, avente ad oggetto un locale di sua proprietà sito nel Comune di Sabaudia;
(b)determinava, conseguentemente, in capo alla stessa società un maggior reddito d’impresa di 173.952 euro;
(c)ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), imputava per trasparenza tale maggior reddito agli ex soci, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, recuperandolo a tassazione ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IRPEF.
NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che respingeva il ricorso del contribuente.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, la quale, con sentenza n. 5934/39/15 del 13 novembre 2015, respingeva l’appello proposto dal soccombente, compensando interamente fra le parti le spese di lite.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia adottata il collegio regionale osservava che: -non appariva opportuna la riunione dei
procedimenti definiti in primo grado dalla CTP di RAGIONE_SOCIALE con sentenze nn. 350/01/11, 351/01/11, 160/01/12 e 180/01/12, in quanto «riguardan (ti) soggetti diversi e tributi diversi e recan (ti) decisioni che atten (evan) o a profili differenti» ; -l’impugnato avviso di accertamento risultava adeguatamente motivato; – il valore normale RAGIONE_SOCIALE‘immobile assegnato ai due ex soci era stato correttamente determinato dall’Ufficio, senza fare esclusivo riferimento alle quotazioni OMI; l’emissione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo non doveva essere necessariamente preceduta dalla notifica al contribuente RAGIONE_SOCIALE‘invito all’accertamento con adesione, poiché l’instaurazione del contraddittorio preventivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del D. Lgs. n. 218 del 1997, costituiva una mera facoltà RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato notificato anche al RAGIONE_SOCIALE, rimasto intimato.
Per la discussione RAGIONE_SOCIALEa causa è stata fissata l’odierna pubblica udienza.
Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
In data 17 giugno 2024 il COGNOME ha depositato atto di rinuncia al ricorso, comunicando di aver .
Alla luce di tale sopravvenienza, l’organo requirente ha riformulato in udienza le proprie conclusioni, chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME consta di sette motivi, contraddistinti dalle lettere a)-g), i primi cinque (ae) formulati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, numero 3)
c.p.c., gli ultimi due (f-g) inquadrati nei paradigmi di cui ai numeri 4) e 5) del medesimo comma.
1.1 Con il primo motivo ( sub a) è lamentata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, 26, 29 e 55 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 103 c.p.c..
1.2 Si censura l’impugnata sentenza per non aver disposto la riunione dei procedimenti definiti in primo grado dalla CTP di RAGIONE_SOCIALE con sentenze nn. 350/01/11, 351/01/11, 160/01/12 e 180/01/12, da ritenersi fra loro connessi perché .
Con il secondo ( sub b) viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 132 e 360 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 212 del 2000 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973.
2.1 Si contesta la sentenza d’appello per non aver accolto la doglianza del contribuente basata sull’eccepita nullità RAGIONE_SOCIALE‘impugnato avviso di accertamento per difetto di motivazione.
2.2 Con un ulteriore profilo di lagnanza si sostiene che entrambe le decisioni di merito risulterebbero, a loro volta, affette da nullità, perché del tutto prive di supporto argomentativo o comunque corredate di una motivazione solo apparente.
Con il terzo mezzo ( sub c) è prospettata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 e 85 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).
3.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere corretta la determinazione del valore RAGIONE_SOCIALE‘immobile effettuata dall’Ufficio in base alle sole quotazioni OMI, non corroborate da ulteriori elementi indiziari dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
3.2 Viene, al riguardo, posto in evidenza che nell’avviso di accertamento l’Ufficio aveva assunto a termine di comparazione un immobile asseritamente similare a quello assegnato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE > ai due soci, senza tuttavia indicarne l’esatta ubicazione, né tantomeno descriverne le reali caratteristiche.
3.3 Si critica, altresì, la gravata decisione per aver omesso di determinare il valore normale RAGIONE_SOCIALE‘immobile sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa relazione di stima redatta dal geom. COGNOME, depositata in giudizio dai contribuenti.
Con il quarto motivo ( sub d) viene fatta valere la violazione e/o falsa applicazione del D. Lgs. n. 218 del 1997.
4.1 Si assume che la gravata sentenza d’appello, al pari di quella di primo grado, sarebbe stata pronunciata , non essendosi i giudici di merito avveduti del fatto che l’Ufficio aveva illegittimamente emesso l’avviso di accertamento .
Con il quinto motivo ( sub e) è lamentata la , sostenendosi che l’atto impositivo sarebbe stato illegittimamente emesso dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ex socio, .
Con il sesto mezzo ( sub f) è prospettata la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992, sostenendosi che l’impugnata sentenza sarebbe .
Con il settimo motivo ( sub g) viene, infine, dedotta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., contestandosi alla CTR di aver .
Come anticipato nella superiore parte narrativa, in data 17 giugno 2024 il COGNOME ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rendendo noto di avere, nelle more, aderito alla procedura di .
L’atto in questione risulta sottoscritto dallo stesso ricorrente e dal suo difensore, AVV_NOTAIO.
Essendo stati osservati il termine e le forme di cui all’art. 390, commi 1 e 2, c.p.c., va dichiarata l’estinzione del processo, sulle conformi conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, come riformulate in udienza.
Nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutole dall’art. 391, comma 2, c.p.c., nella formulazione, applicabile «ratione temporis» , risultante a sèguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dall’art. 15 del D. Lgs. n. 40 del 2006, ritiene la Corte di dover compensare interamente le spese del presente giudizio fra le parti costituite, avuto riguardo alle motivazioni poste a base RAGIONE_SOCIALE‘operata rinuncia al ricorso (cfr., sull’argomento, Cass. n. 15049/2024, Cass. n. 20727/2023, Cass. n. 9474/2020).
11.1 Nulla va statuito in ordine alle dette spese nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, rimasto intimato.
Non deve essere resa nei riguardi del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), prevista nei soli casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, in quanto la disposizione normativa testè citata, per il suo carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità e compensa interamente le relative spese nei rapporti fra le parti costituite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione