Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 575 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 575 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 25515/2016 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME), in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME e COGNOME RAGIONE_SOCIALE), in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore , NOME COGNOME, NOME COGNOME, tutti rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME, presso cui sono elettivamente domiciliata in Napoli alla INDIRIZZO il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al
tributi
seguente indirizzo di posta elettronica EMAIL
-controricorrenti- avverso la sentenza n.7587 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, pronunciata il 7 luglio 2016, depositata il 19 agosto 2016 e notificata il 15 settembre 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’Agenzia delle entrate ricorre con sei motivi avverso RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME), in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME e COGNOME RAGIONE_SOCIALE), in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore , NOME COGNOME e NOME, contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello delle parti contribuenti , in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo a maggiori imposte Irap e Iva per l’anno 2007.
Con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che vi fosse un giudicato favorevole ai contribuenti, formatosi nei confronti di un litisconsorte in una diversa annualità, ma su elementi comuni all’annualità in contestazione; pertanto, ai sensi dell’art.1306 cod. civ. i condebitori potevano invocare a proprio vantaggio la sentenza favorevole al condebitore solidale.
La C.t.r. rilevava, inoltre, che, ad ogni modo, anche in ossequio al principio della ragione più liquida, apparivano condivisibili nel merito le osservazioni di parti appellanti circa la regolarità del proprio operato.
In particolare, secondo i giudici di appello, non era fondato il rilievo della mancata contabilizzazione degli interessi attivi in relazione al finanziamento infruttifero in favore della partecipata Stijna,
giustificata nell’ambito di plausibili logiche di gruppo; nelle predette logiche avrebbe trovato giustificazione anche la deduzione di oneri pluriennali relativi ad attività di consulenza e due diligence eseguite da operatori internazionali per l’acquisizione della società olandese RAGIONE_SOCIALE, poi effettivamente realizzata dalla controllata Stijna; non vi sarebbe stata neanche l’indebita deduzione di spese di sponsorizzazione del Benevento Calcio, in quanto, secondo la C.t.r., sarebbero state di pubblicità e non di rappresentanza; infine, quanto al rilievo della mancata contabilizzazione da parte di RAGIONE_SOCIALE dei dividendi di Stijna, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto si trattasse di restituzione di un finanziamento erogato nel 2005.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14 dicembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
La società RAGIONE_SOCIALE ha depositato ha depositato istanza di trattazione finalizzata ad ottenere la dichiarazione di estinzione del giudizio, avendo aderito alla definizione di cui all’art.6 d.l. n.119/2018, pagando il dovuto.
CONSIDERATO CHE
1.1. Occorre premettere una breve sintesi della fattispecie in esame.
La società ricorrente, attualmente denominata RAGIONE_SOCIALE, all’epoca della verifica era denominata RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME. Con verbale di assemblea del 29/06/2003, la società RAGIONE_SOCIALE delibera la trasformazione della società in società in accomandita semplice sotto la denominazione di RAGIONE_SOCIALE di NOMECOGNOME riconoscendo il capitale sociale nelle proporzioni preesistenti ( Avv. NOME COGNOME per la quota di € 96.138,00, sig.ra NOME NOME per la quota di € 1.962,00 ).
Successivamente, in data 29/09/2003, il socio COGNOME NOME cede a titolo oneroso alla società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE il diritto di usufrutto, per una durata di sette anni, sulla quota sociale dallo stesso detenuta nella FIP s.a.s. per il prezzo convenuto di € 11.830.000,00. I l capitale sociale di € 98.100,00 risultava suddiviso nelle seguenti quote: avv. COGNOME NOME: nuda proprietà della quota pari ad € 96.138,00 (pari al 98% del capitale sociale); sig.ra NOME COGNOME NOME a: piena proprietà della quota pari ad € 1.962,00 (pari al 2% del capitale sociale); RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e NOME: usufrutto della quota di proprietà del socio accomandante NOME COGNOME.
1.2. All ‘epoca del ricorso , la denominazione della società era RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, e l’attività principale era costituita dalla consulenza e dal successivo sviluppo nel settore della realizzazione di impianti per la produzione e la distribuzione di energia di fonte eolica, svolta essenzialmente nei confronti delle società del gruppo.
In particolare, l’attività si concretizzava nella consulenza per la ricerca di potenziali siti eolici, individuazione dei terreni su cui posizionare le turbine e consequenziale consulenza nello svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie (convenzioni con i comuni, licenze edilizie, decreti regionali, varie autorizzazioni), nonché per la stipula dei contratti di fitto con i proprietari dei terreni.
1.3. Con l’avviso di accertamento oggetto di causa (TFK020502362-2012) l’Agenzia delle e ntrate -Direzione provinciale di Avellino faceva seguito alla segnalazione di elementi di accertamento prot. 47765 inviata in data 28/10/2008 dall’Ufficio controlli fiscali della D.r. Campania, avente ad oggetto l’esame di una serie di poste contabili presenti nei bilanci della società per gli anni d’imposta dal
2004 al 2007, effettuando i seguenti rilievi: 1) Omessa contabilizzazione di interessi attivi per € 321.415,00. L’Ufficio ha ritenuto che la società RAGIONE_SOCIALE avesse omesso di contabilizzare interessi attivi per finanziamenti erogati alle proprie controllate. Difatti, la società aveva contratto ingenti debiti onerosi (oltre 4 milioni di euro), riconoscendo ai propri creditori tassi di interessi oscillanti tra il 5 ed il 7%. Contestualmente aveva concesso in prestito alle proprie controllate notevolissime risorse finanziarie (oltre 6,5 milioni di euro) non pretendendo alcun compenso. L’Ufficio ha considerato che tale comportamento antieconomico celasse un disegno elusivo teso a concentrare gli oneri finanziari sulla FIP s.a.s., società di persone che dichiarava redditi fiscali molto alti, sottraendoli ai reali beneficiari dei finanziamenti, società di capitali controllate con redditi bassi se non addirittura negativi. Pertanto l’Ufficio ha recuperato a tassazione il componente positivo di € 321.415,00, ai sensi degli artt. 56, comma 1, 89, comma 4 e 5, e 46 del d.P.R. n.917/1986. 2) Indebita deduzione di ammortamenti di costi non inerenti, relativi a consulenze per l’acquisto della società RAGIONE_SOCIALE da parte della società RAGIONE_SOCIALE, controllata al 100% dalla FIP s.a.s. 3) Spese non inerenti di sponsorizzazione del Benevento Calcio, di cui NOME COGNOME era presidente del consiglio di amministrazione. 4) Omessa contabilizzazione di redditi di capitale, derivanti dall’incasso di dividendi della RAGIONE_SOCIALE. 5) Indebita detrazione di componenti negativi non inerenti, relativi alla svalutazione di partecipazioni, rappresentata dalle perdite di esercizio delle società collegate e controllate.
1.4. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che vi fosse un giudicato favorevole ai contribuenti, formatosi nei confronti di un litisconsorte in una diversa annualità, ma su elementi comuni all’annualità in contestazione; pertanto, ai sensi dell’art .1306 cod. civ. i condebitori potevano invocare a proprio vantaggio la sentenza
favorevole al condebitore solidale. Inoltre, la C.t.r. rilevava che, ad ogni modo, anche in ossequio al principio della ragione più liquida, apparivano condivisibili nel merito le osservazioni di parti appellanti circa la regolarità del proprio operato, esaminandole analiticamente.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.2909 e 1306 cod. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ .
Secondo la ricorrente, la C.t.r. sarebbe incorsa nella suddetta violazione di legge nel ritenere che ai coobbligati in solido fosse estensibile il giudicato formatosi per altre annualità, nonostante la C.t.p. di Roma si fosse limitata ad annullare l’avviso di accertamento, ritendo nullo il p.v.c. del 13/10/2008 senza entrare nel merito della pretesa tributaria.
Ritiene la ricorrente che il giudicato esterno possa estendersi agli altri coobbligati in solido solo per quanto riguarda la decisione sulla legittimità o meno della pretesa tributaria e non per le soluzioni giuridiche adottate dal primo giudice (che nel caso di specie riguardavano il potere ispettivo delle Direzioni regionali, sull’assenza del quale, secondo la società RAGIONE_SOCIALE, si sarebbe formato il giudicato con le sentenze nn.127 e 128/46/12 della C.t.p. di Roma).
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 56, comma 1, 89, commi 4 e 5, e 46 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (T.u.i.r.), in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
Deduce la ricorrente che, ai sensi delle norme predette, le somme prestate alle società partecipate si presumono date a mutuo e che, in caso di finanziamento a titolo oneroso, gli interessi, in mancanza di pattuizione diversa, devono applicarsi al saggio legale.
Nel caso di specie, l’evidente antieconomicità dei finanziamenti senza alcuna indicazione del titolo giustificativo, posta a base del primo
rilievo dell’avviso di accertamento, renderebbe indimostrata la natura infruttifera dell’operazione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello.
2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 56, comma 1, 109, comma 5, e 110, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (T.u.i.r.), in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
Riguardo all’indebita deduzione di costi pluriennali, relativi a consulenze per l’acquisto della società RAGIONE_SOCIALE da parte della società Stijna, controllata al 100% dalla FIP s.a.sRAGIONE_SOCIALE, la ricorrente sostiene che la RAGIONE_SOCIALE. sia incorsa nella denunziata violazione di legge, non avendo rilevato la mancanza di inerenza di tali costi.
2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 56, comma 1, 109, comma 5, e 110, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (T.u.i.r.), in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
Secondo la ricorrente, i giudici di appello, in violazione delle norme predette, avrebbero trascurato il quadro indiziario sotteso al recupero dei costi di sponsorizzazione del Benevento Calcio (rilievo n.3 dell’avviso di accertamento) , limitandosi ad asserzioni astratte e del tutto prive di motivazione.
2.5. Con il quinto motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per motivazione apparente, in ordine al rilievo sull’omessa contabilizzazione dei dividendi, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.
2.6. Con il sesto motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., in quanto la C.t.r. non avrebbe in alcun modo evidenziato nella motivazione della sentenza quali fossero gli elementi di prova posti a base della propria decisione, nè ha tenuto in alcun modo conto
dell’impianto probatorio dell’ufficio, cui la società non aveva contrapposto valida prova contraria.
3.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che la società RAGIONE_SOCIALE ha depositato istanza di trattazione finalizzata ad ottenere la dichiarazione di estinzione del giudizio, avendo aderito alla definizione di cui all’art.6 d.l. n.119/2018, pagando il dovuto.
Entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, tale non potendosi ritenere l’istanza di trattazione della controricorrente finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione del giudizio; inoltre, non risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, né comunque l’Ufficio, all’interno di questo giudizio, ha contestato le allegazioni e produzioni della società contribuente sul punto.
Pertanto, ai sensi del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo , avente ad oggetto l’impugnativa dell’accertamento emesso nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 ed, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per l’intervenuta definizione della lite.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023