Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22066 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22066 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17184/2014 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE n. 151/24/13 depositata il 22/05/2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 151/24/13 depositata il 22/05/2013, la Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione staccata di
Lecce (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 240/09/07 della Commissione tributaria provinciale di Lecce (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso l’avviso di pagamento concernente accise sugli alcoli relative all’anno 2001.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di pagamento è stato emesso a seguito di un ammanco di alcool conseguente ad un furto subito dalla società contribuente in data 07/05/2001 nel proprio deposito fiscale.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che, con memoria del 07/03/2024, la società contribuente ha affermato di avere definito la lite ai sensi del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. nella l. 1 dicembre 2016, n. 225, con l’effettuazione de l pagamento integrale di quanto richiesto.
Preso atto che la ricorrente ha comprovato di avere effettuato il pagamento integrale RAGIONE_SOCIALE somme dovute , va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 30/04/2024.