Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17190 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17190 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , corrente in Anzio, con AVV_NOTAIO;
– ricorrente
–
contro
, ;
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato – controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, sedente in Roma, con AVV_NOTAIO COGNOME;
Avverso la sentenza della CTR del Lazio, n. 3247/2016 depositata il 24 maggio 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’otto maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La società contribuente impugnava intimazione di pagamento contenente una pretesa per € 69.835,24 relativa a una cartella di pagamento.
La CTP accoglieva il ricorso e con separati ricorsi sia l’RAGIONE_SOCIALE che l’agente della riscossione proponevano appello; riuniti i gravami, la CTR li accoglieva e quindi la contribuente propone ricorso in
DEFINIZIONE AGEVOLATA
cassazione affidato a quattro motivi. Entrambi i contraddittori resistono con controricorso.
Successivamente la contribuente presentava istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119/2018, a seguito del quale però l’RAGIONE_SOCIALE opponeva diniego.
CONSIDERATO CHE
1.A fronte della domanda di definizione agevolata, è in atti il diniego dell’amministrazione finanziaria che risulta altresì essere stato notificato alla contribuente il 24 febbraio 2020, e del resto l’atto risulta depositato in atti da diversi anni.
La contribuente non risulta aver proposto ricorso avverso il diniego suddetto, né è stata formulata alcuna istanza di fissazione dell’udienza nei termini di legge, per cui a mente dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018 il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, con passaggio in giudicato della sentenza di merito, mentre le spese del presente giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio. Così deciso in Roma, addì 8 maggio 2025