Estinzione Giudizio Tributario: Conseguenze del Diniego di Definizione Agevolata
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sulle conseguenze procedurali derivanti dal diniego di una domanda di definizione agevolata e dalla successiva inerzia del contribuente. Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione culmina con una pronuncia di estinzione del giudizio tributario, un esito che consolida la decisione sfavorevole al contribuente emessa nel grado precedente. Questo articolo esplora i fatti, il percorso legale e le ragioni che hanno portato a questa conclusione.
I Fatti del Caso: Dalla Cartella al Ricorso in Cassazione
Una società a responsabilità limitata ha avviato un contenzioso tributario impugnando un’intimazione di pagamento di quasi 70.000 euro, relativa a una precedente cartella. In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) ha accolto il ricorso della società. Tuttavia, la decisione è stata ribaltata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR), che ha dato ragione sia all’Amministrazione finanziaria sia all’agente della riscossione. Di fronte a questa sentenza sfavorevole, la società ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandolo a quattro motivi di contestazione.
La Domanda di Definizione Agevolata e il Suo Diniego
Mentre il giudizio pendeva dinanzi alla Suprema Corte, la società contribuente ha tentato di chiudere la controversia avvalendosi della procedura di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018. Questa normativa offre ai contribuenti la possibilità di saldare i propri debiti fiscali in modo vantaggioso. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha respinto l’istanza, notificando il provvedimento di diniego alla società il 24 febbraio 2020. A fronte di questo rigetto, la società non ha intrapreso alcuna azione: non ha impugnato il diniego né ha sollecitato la fissazione di un’udienza per la discussione del ricorso in Cassazione nei termini previsti dalla legge.
Le Conseguenze dell’Inerzia del Contribuente
L’inerzia della società si è rivelata fatale per le sorti del suo ricorso. La normativa sulla definizione agevolata, specificamente l’art. 6, comma 13, del D.L. n. 119/2018, stabilisce un meccanismo preciso: se la domanda di definizione viene respinta, il contribuente ha l’onere di riattivare il processo entro un termine specifico. La mancata azione equivale a una rinuncia a proseguire il contenzioso, innescando l’estinzione del giudizio tributario pendente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’estinzione del giudizio, ha applicato alla lettera la disposizione normativa. I giudici hanno rilevato che il diniego dell’amministrazione finanziaria era stato regolarmente notificato e che, da quel momento, la società non aveva compiuto alcun passo per contestarlo o per chiedere la trattazione della causa nel merito. Questa passività ha attivato l’automatismo previsto dalla legge, portando all’inevitabile estinzione del processo. Una conseguenza diretta e gravosa di tale estinzione è il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ovvero quella della CTR che era sfavorevole alla società. In pratica, la pretesa tributaria è diventata definitiva. Per quanto riguarda le spese legali del giudizio di Cassazione, la Corte ha stabilito che esse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, come previsto dalla normativa speciale in materia.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: le procedure di definizione agevolata, sebbene vantaggiose, richiedono un’attenta gestione procedurale. Il diniego di un’istanza non è un evento neutro; al contrario, fa scattare precisi oneri per il contribuente. L’inerzia non è un’opzione valida. Chi si vede respingere la domanda di definizione deve agire tempestivamente, impugnando il diniego o chiedendo la prosecuzione del giudizio principale. In caso contrario, il rischio concreto è quello di subire l’estinzione del giudizio, con la conseguente cristallizzazione di una decisione sfavorevole e la perdita di ogni possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito.
Cosa succede se l’Amministrazione finanziaria nega una domanda di definizione agevolata presentata durante un processo in Cassazione?
Se la domanda viene negata e il contribuente non impugna il diniego né chiede la fissazione dell’udienza nei termini di legge, il giudizio di cassazione viene dichiarato estinto, come previsto dall’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018.
Qual è la conseguenza principale dell’estinzione del giudizio per il contribuente in questo caso?
La conseguenza principale è che la sentenza impugnata, in questo caso quella sfavorevole emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, diventa definitiva e non può più essere contestata (passa in giudicato).
Chi paga le spese legali quando un giudizio di cassazione viene dichiarato estinto in queste circostanze?
In caso di estinzione del giudizio a seguito di diniego di definizione agevolata, le spese legali del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è una condanna alle spese a favore della controparte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17190 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17190 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , corrente in Anzio, con avv. NOME COGNOME;
– ricorrente
–
contro
, ;
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato – controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE sedente in Roma, con avv. NOME COGNOME;
Avverso la sentenza della CTR del Lazio, n. 3247/2016 depositata il 24 maggio 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’otto maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.La società contribuente impugnava intimazione di pagamento contenente una pretesa per € 69.835,24 relativa a una cartella di pagamento.
La CTP accoglieva il ricorso e con separati ricorsi sia l’Agenzia che l’agente della riscossione proponevano appello; riuniti i gravami, la CTR li accoglieva e quindi la contribuente propone ricorso in
DEFINIZIONE AGEVOLATA
cassazione affidato a quattro motivi. Entrambi i contraddittori resistono con controricorso.
Successivamente la contribuente presentava istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119/2018, a seguito del quale però l’Agenzia opponeva diniego.
CONSIDERATO CHE
1.A fronte della domanda di definizione agevolata, è in atti il diniego dell’amministrazione finanziaria che risulta altresì essere stato notificato alla contribuente il 24 febbraio 2020, e del resto l’atto risulta depositato in atti da diversi anni.
La contribuente non risulta aver proposto ricorso avverso il diniego suddetto, né è stata formulata alcuna istanza di fissazione dell’udienza nei termini di legge, per cui a mente dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018 il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, con passaggio in giudicato della sentenza di merito, mentre le spese del presente giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio. Così deciso in Roma, addì 8 maggio 2025