Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5110 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5110 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO per procura allegata al ricorso
– ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrenti –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n. 79/19, depositata l’undici febbraio 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La contribuente proponeva ricorso avverso avviso inerente all’anno d’imposta 2005 con cui veniva accertata una plusvalenza per cessioni di terreni edificabili. La CTP accoglieva il ricorso. La
CTR, adìta dall’RAGIONE_SOCIALE, accoglieva parzialmente l’appello. Veniva quindi emessa cartella di pagamento dopo il passaggio in giudicato della sentenza, avverso la quale veniva proposto ricorso, che veniva accolto, mentre l’appello era favorevole all’RAGIONE_SOCIALE.
La contribuente propone ricorso in cassazione affidato a tre motivi, avverso il quale resistono le Agenzie con unico controricorso.
Il 10 ottobre 2023 la contribuente ha depositato memoria con cui allegava di aver provveduto alla domanda di definizione agevolata e successivamente depositava memoria illustrata con la quale, allegando di aver definito la controversia anche col pagamento RAGIONE_SOCIALE rate, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
CONSIDERATO CHE
1.Pregiudizialmente dev’essere chiarito come la parte abbia depositato la documentazione inerente alla presentazione della domanda di definizione agevolata e le quietanze di pagamento di rate inerenti alla stessa. In particolare va notato che è stata prodotta una missiva dell’RAGIONE_SOCIALE (pur erroneamente allegata come istanza) in cui si dà atto dell’intervenuta definizione agevolata citando i dati identificativi degli atti impositivi oggetto di impugnazione e l’accertamento del pagamento della prima rata.
Da tanto discende l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 194 Legge 197/2022. Le spese restano a carico della parte che le abbia anticipate.
Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782).
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024