Estinzione del Giudizio Tributario: Quando la Sanatoria Mette Fine alla Lite
L’adesione a una sanatoria fiscale può chiudere definitivamente una controversia con il Fisco? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce una risposta netta, confermando l’effetto tombale della definizione agevolata sulle liti pendenti e portando alla conseguente estinzione del giudizio tributario. Questo provvedimento offre importanti chiarimenti per contribuenti e professionisti, delineando un percorso chiaro per uscire da contenziosi lunghi e onerosi.
I Fatti del Caso: Dalle Commissioni Tributarie alla Cassazione
La vicenda ha origine da alcuni avvisi di accertamento per maggiori imposte IRAP e IVA, relativi agli anni 2011 e 2012, notificati dall’Agenzia delle Entrate a una società agricola e ai suoi soci. La società aveva inizialmente perso il ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale, ma la decisione era stata ribaltata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale, che aveva annullato gli atti impositivi.
Non soddisfatta della sentenza di secondo grado, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, portando la disputa davanti alla Suprema Corte.
La Sanatoria e l’Estinzione del Giudizio Tributario
Il punto di svolta del processo è avvenuto durante la pendenza del giudizio in Cassazione. La società contribuente ha deciso di avvalersi della ‘definizione agevolata delle liti fiscali pendenti’, uno strumento normativo (in questo caso, l’art. 6 del D.L. n. 119/2018) che consente di chiudere i contenziosi con il Fisco pagando una somma definita dalla legge.
L’Avvocatura dello Stato, che rappresenta l’Agenzia delle Entrate, ha depositato un’istanza di estinzione, confermando che la contribuente aveva completato la procedura di sanatoria e versato l’importo dovuto. Questo atto ha di fatto svuotato di contenuto la materia del contendere.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto dell’avvenuta definizione agevolata, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio. La Corte ha inoltre stabilito che, conformemente a quanto previsto dalla normativa sulla sanatoria (art. 6, comma 13 del D.L. citato), le spese legali del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, ciascuna parte ha dovuto sostenere i propri costi legali, senza alcuna condanna alle spese.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione è diretta e consequenziale. La legge sulla definizione agevolata prevede esplicitamente che l’adesione e il perfezionamento della procedura estinguano il giudizio. Non si tratta di una valutazione discrezionale del giudice, ma di un effetto automatico previsto dal legislatore. Una volta che l’Amministrazione Finanziaria stessa conferma l’avvenuta adesione e il pagamento da parte del contribuente, al giudice non resta che prenderne atto e dichiarare formalmente la chiusura del processo. Questo meccanismo mira a deflazionare il contenzioso tributario, incentivando i contribuenti a chiudere le liti in modo rapido e definitivo.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce la centralità e l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata nel sistema tributario italiano. Per i contribuenti, rappresenta una via d’uscita certa dai contenziosi, anche quando questi sono giunti all’ultimo grado di giudizio. La decisione di aderire a una sanatoria deve essere ponderata attentamente, ma offre il vantaggio di bloccare l’incertezza di un esito giudiziario e di definire i costi. Un aspetto pratico fondamentale, confermato dalla Corte, è la regola sulle spese legali: l’estinzione per sanatoria comporta la ‘compensazione’ di fatto delle spese, poiché ciascuna parte sopporta le proprie. Questo elemento è cruciale nella valutazione complessiva della convenienza di aderire a tali procedure.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una sanatoria?
Il processo viene dichiarato estinto. L’adesione alla definizione agevolata e il relativo pagamento, una volta confermati, determinano la chiusura automatica del contenzioso, indipendentemente dal grado di giudizio in cui si trova.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per sanatoria fiscale?
Le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate. La normativa specifica (in questo caso, l’art. 6, comma 13 del D.L. 119/2018) prevede che non ci sia una condanna alle spese, ma che ciascuna parte sostenga i propri costi legali.
La Corte è obbligata a dichiarare l’estinzione del giudizio una volta perfezionata la sanatoria?
Sì. Una volta che l’adesione alla definizione agevolata è completata e confermata, l’estinzione del giudizio è un effetto automatico previsto dalla legge. Il giudice si limita a prenderne atto e a dichiararla formalmente con un proprio provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29245 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29245 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3253/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , società semplice, e i soci COGNOME NOME e COGNOME NOME , domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 2618/2018 depositata il 25/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia indicata in epigrafe che, in accoglimento del gravame della contribuente RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME NOME e dei soci COGNOME NOME e COGNOME NOME, ha annullato gli avvisi di accertamento relativi a 2011 e 2012 per maggiori IRAP e IVA, in riforma della sentenza della CTP di Ragusa.
Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE co n un mezzo.
Hanno resistito con controricorso la società e i soci.
CONSIDERATO CHE:
Nelle more l’A vvocatura ha depositato istanza di estinzione .dando atto , sulla scorta di allegata nota dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che parte contribuente aveva aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti fiscali pendenti ex art. 6 del d.l. n. 119/2018 e aveva provveduto al pagamento del dovuto.
Conseguentemente, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Ai sensi dell’art. 6 comma 13 del d.l. cit., le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
p.q.m.
dichiara estinto il giudizio;
spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 04/10/2023.