Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12194 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12194 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29612/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis ; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 1027/2015 depositata il 13/05/2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rettificava la dichiarazione dei redditi della società RAGIONE_SOCIALE, per l’anno di imposta 2008,
recuperando i costi sostenuti in favore dell’RAGIONE_SOCIALE.
La CTP di Bari accoglieva il ricorso della società contribuente.
La CTR della RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello principale dell’ufficio e quello incidentale della società.
Contro tale decisione propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE in base a due motivi.
La società non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 4 aprile 2024.
Considerato che
La difesa erariale propone due motivi.
Con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione degli artt. 108, 109, commi 1 e 5, t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo l’ RAGIONE_SOCIALE deduce violazione degli artt. 9, comma 8, della l. n. 289 del 2002, 2727 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Con memoria depositata in data 31 gennaio 2024, l’Avvocatura dello Stato ha dedotto che la RAGIONE_SOCIALE ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge 23.10.2018 n. 119, convertito dalla Legge 17.12.2018 n. 136, e che la stessa risulta essere regolare .
Alla memoria ha allegato tale nota, chiedendo pronunciarsi l’estinzione del giudizio con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
In presenza di tale comunicazione e in assenza di diniego, il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv. in l. n. 136 del 2018.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma in data 4 aprile 2024.