Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3950 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3950 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5587/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 4442/2016 depositata il 10/08/2016.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 08/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME, udito il Pubblico ministero nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, con adesione della Difesa erariale;
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno di imposta 2006, fondato su tre distinti rilievi, dei quali ancora interessa il presente giudizio il disconoscimento della deducibilità di onori finanziari derivanti da
una operazione straordinaria di acquisizione con indebitamento, accertava un maggiore imponibile Ires in capo alla RAGIONE_SOCIALE ed irrogava le conseguenti sanzioni;
la società impugnava l’avviso di accertamento avanti alla CTP di Milano che, con riguardo al rilievo in oggetto e ad altra contestazione, accoglieva il ricorso;
la CTR della Lombardia rigettava quindi, in parte, l’appello dell’Amministrazione, confermando con la sentenza indicata in epigrafe la legittimità dell’operazione in esame;
la società contribuente e l’RAGIONE_SOCIALE impugnavano la predetta sentenza con separati ricorsi, che non venivano riuniti;
il giudizio di cassazione n. 6028/2017, instaurato su ricorso della contribuente, veniva dichiarato estinto con decreto n. 12176 del 14/04/2022 a seguito di adesione della società alla definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
la società, controricorrente nel presente giudizio, ha depositato istanza con cui, premettendo di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 6, del d.l. n.118 del 2019 e dando atto di quanto sopra, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere;
la Difesa erariale ha depositato in data 7/02/2024 analoga istanza con cui ha richiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
ritenuto che:
la presentazione della domanda unitamente alla mancanza di diniego depositato in atti determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 6 d.l. 23/10/2018, n. 119, conv. in l. 17/12/2018, n. 136.
occorre dichiarare l’estinzione del giudizio anche in riferimento al presente ricorso, identificato dal n. di R.G. n.
5587/2017, per l’intervenuta e integrale definizione della lite, già in precedenza rilevata con il decreto n. 12176 del 14/04/2022;
ai sensi dell’art. 6, sesto e tredicesimo comma, d.l. n. 119/2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;
non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 07/06/2018, n. 14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018.
Così deciso in Roma, il 08/02/2024.