Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 798 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 798 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 8436-52-5, depositata il 24 settembre 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia notificava avviso di rettifica in capo alla ricorrente in relazione al corrispettivo di cessione di azienda farmaceutica, elevando il valore d’avviamento da € 480 mila (denunciati nell’atto) ad € 1.500.000,00, poi ulteriormente recuperando a tassazione la plusvalenza. La contribuente proponeva ricorso e la CTP rettificava l’avviamento in € 960 mila, per difetto di motivazione relativo all’avviso di rettifica. La contribuente proponeva appello che la CTR
estinzione
rigettava. La contribuente, quindi, propone ricorso in cassazione affidato a un solo motivo, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso.
2.Con atto, sottoscritto anche dalla contribuente personalmente, la ricorrente ha rinunciato al ricorso, allegando di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo si deduce la violazione dei principi ermeneutici sulla tassabilità proquota della plusvalenza e l’omesso esame circa un fatto decisivo.
In sintesi, la ricorrente si duole del fatto che, sussistendo un’impresa famigliare, ed essendosi la cessionaria dell’azienda accollata il debito relativo alla liquidazione della quota di partecipazione del familiare, per cui in realtà il prezzo della cessione è rappresentato dal 51 % dell’azienda.
L’avvenuta rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritta anche dalla contribuente, e depositata in cancelleria in data 14 dicembre 2023, determina ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio.
In ordine alle spese, la disposizione in esame stabilisce che le stesse possono essere poste a carico della parte rinunciante, e nella specie, benché la parte ricorrente chieda la compensazione delle stesse, non risultando in alcun modo l’adesione della controparte, si procede alla relativa condanna.
Non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che l’estinzione deriva da un motivo sopravvenuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 2800,00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023