Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7124 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7124 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23965/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 1863/2016 depositata il 13/07/2016.
Udita la relazione svolta all’udienza del 06/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Udito il Pubblico ministero nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, come da richiesta dei controricorrenti e con adesione della Difesa erariale.
Rilevato che:
L’Agenzia RAGIONE_SOCIALE ricorre, con quattro motivi, avverso la sentenza in epigrafe, in controversia avente ad oggetto gli atti di accertamento emessi, ad esito di complessa attività investigativa, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e dei soci della stessa NOME COGNOME e NOME;
la difesa dei contribuenti ha depositato istanza con cui, premettendo che la società ed i soci hanno aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. ex art. 1 legge 197 del 2022, con allegata copia della domanda di definizione e attestazione di pagamento dell’importo dovuto in relazione a tutti gli atti impugnati, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere;
ritenuto che:
la prova del deposito della domanda di definizione agevolata unitamente a quella del versamento nei termini ed alle condizioni previste, non soggetta a notifica alla controparte ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile alla fattispecie in base al principio tempus regit actum , determina l’estinzione del giudizio dell’art. 1 comma 198 della legge 197 del 2022, ferma restando la facoltà da parte dell’Agenzia di opporre il diniego, con le conseguenze di legge;
che il comma 198 cit. prevede inoltre che le spese del processo restino a carico della parte che le ha anticipate;
che non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 198 della legge 197 del 2022. Così deciso in Roma, il 06/03/2024.
Il Presidente
NOME COGNOME