Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32376 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32376 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22366 -20 22 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso, per procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME (pec: EMAILpec.ordineavvocatitorino.it ) e dall’avv. NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587; PEC:
Oggetto:
rottamazione
quater – estinzione
EMAIL) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
– resistente –
avverso la sentenza n. 785/01/2022 della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE, depositata in data 15/07/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 8 ottobre 2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione da parte di NOME COGNOME quale socio e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, cessata il 31/12/2016, del parziale rifiuto opposto dall’Ufficio all’istanza di adesione alla definizione agevolata (cd. ‘saldo e stralcio’) presentata dal contribuente ai sensi della legge n. 145 del 2018, con riferimento ad una cartella di pagamento emessa per i debiti tributari della cessata s.a.s., sul rilievo che, «trattandosi debiti riferibili ad una società e non ad una persona fisica – non trovare applicazione la disciplina di cui ai commi 184 e ss. l. 145/2018, operante unicamente in ordine a debiti fiscali dei contribuenti persone fisiche», la CTR del Piemonte con la sentenza in epigrafe in dicata accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate -Riscossione avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente ed annullato l’atto impositivo , erroneamente «ritenendo applicabile la disciplina del ‘Saldo e stralcio’ anche a debiti di persone giuridiche – società di persone iscritti a ruolo obbligate in solido coi i soci persone fisiche».
Avverso tale statuizione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replicava l’intimata.
In data 19/09/2024 il ricorrente ha depositato una memoria con la quale, dando atto di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie di cui alla legge n. 197/2022, articoli da 231 a
252, allegando la relativa istanza, nonché il provvedimento di accoglimento da parte dell’agente della riscossione e la copia dei pagamenti effettuati alla data della predetta memoria, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata la questione preliminare e assorbente relativa all’estinzione del giudizio conseguente all’adesione del contribuente all’istanza di definizione agevolata delle controversie di cui alla legge n. 197 del 2022.
In pendenza del giudizio avente per oggetto l’impugnazione del parziale rifiuto dell’agente della riscossione all’istanza di definizione agevolata avanzata con riferimento alla disciplina dettata dalla legge n. 145 del 2018, art. 1, commi 184 e 185, il contribuente ha avanzato analoga istanza di definizione agevolata ai sensi della legge 197 del 2022, articoli da 231 a 252, che ha depositato in atti unitamente al provvedimento di accoglimento da parte dell’agente della riscossione e della copia dei versamenti delle rate dovute alla data del deposito dell’istanza di estinzione del presente giudizio. Nella predetta istanza il contribuente ha, altresì, assunto espressamente l’impegno a rinunciare ai giudizi in corso.
2.1. Orbene, l’art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle
parti». Trattasi di formulazione identica a quella di cui all ‘art. 3, co. 6, del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, in relazione al quale questa Corte, con l’ordinanza n. 20626 del 2024 -nonché, con riguardo all’omologa previsione di cui alla legge n. 197 del 2022, con l’ordinanza n. 24428 del 2024 ha affermato il seguente principio di diritto, cui il Collegio intende dare continuità:
2.2. ‘ In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (cd. “rottamazione-ter”), il comma 6 della norma», ma per identità di formulazione, anche il citato comma 236, dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022, « delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione -in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze -e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta ‘.
2.3. Pertanto, nel caso in esame, in cui non è possibile pronunciare la cessazione della materia del contendere non avendo la parte contribuente provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato, va comunque dichiarata l’estinzione del giudizio, sicché diventa superfluo riferire in ordine ai motivi di ricorso.
Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
d ichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma in data 8 ottobre 2024