Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30372 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30372 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6181/2018 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 4310/2017 depositata il 14 luglio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-A seguito di verifica della Guardia di Finanza – Tenenza di Fiuggi, eseguita nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, esercente l’ attività di fabbricazione di articoli tessili tecnici, industriali e di commercio al dettaglio di confezioni per adulti venivano redatti due processi verbale di constatazione dalle cui risultanze scaturiva, relativamente al l’anno d’imposta 2009, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui, oltre ai ulteriori recuperi in tema di IRAP, IVA e ritenute, veniva accertat o un reddito d’impresa di euro 214.355,00, a fronte della perdita dichiarata in euro 24.322,00. Alla luce del maggior reddito accertato, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Frosinone, rilevato che nell’anno d’imposta 2009 NOME COGNOME era socio unico della società, gestita dal coniuge, riteneva sussistenti gli elementi tipici di una c.d. società a ristretta base. Conseguentemente, veniva emesso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale ai sensi dell ‘art. 38, comma 3, d.P.R.600/73, si presumeva la distribuzione in favore dell’unico socio della somma di euro 214.355,00, pari al 100% degli utili accertati in capo alla RAGIONE_SOCIALE
La contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento.
Si opponeva l’Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione tributaria provinciale di Frosinone, con la sentenza n.946/01/15, depositata in data 24 novembre 2015, accoglieva il ricorso.
-Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva atto di appello.
La Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 4310/18/17, depositata in data 14 luglio 2017, ha accolto l’appello.
-La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato una memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Va in via preliminare dato atto che l’Amministrazione finanziaria, con memoria del 13 dicembre 2024, ha dichiarato che l’istanza di definizione agevolata del giudizio presentata da parte della contribuente, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018, è risultata regolare e che nulla osta all’accoglimento.
Nessuna della parti interessate ha presentato, entro la data del 31 dicembre 2020, l’istanza di trattazione prevista dal comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119/2018.
Il Collegio, dunque, dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 perché il meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di cessazione della materia del contendere (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME