Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20947 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20947 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26925/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sede di VENEZIA n. 108/2020 depositata il 04/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, concessionaria per l’accertamento e la riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) del Comune di Montebelluna (TV), ha notificato a RAGIONE_SOCIALE plurimi avvisi di accertamento, per un importo complessivo pari ad euro 4.552,31, volti al recupero dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità per conto del Comune di Montebelluna, per gli anni d ‘ imposta 2013 e 2014.
RAGIONE_SOCIALE ha esperito in via amministrativa le procedure di mediazione e, in mancanza di accordo, ha indi formulato ricorso innanzi alla competente CTP.
La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso ha pronunciato la sentenza n. 353/02/2018, accogliendo il ricorso di RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto che le immagini contestate fossero semplici scenografie decorative dei locali e non rappresentassero pubblicità di specifici prodotti commercializzati.
Avverso tale decisione ha proposto appello il concessionario, e con sentenza n. 108/2020 il 4 febbraio 2020, la Commissione Tributaria Regionale per il Veneto ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando come non fosse omessa la motivazione, in quanto conteneva tutti gli elementi previsti dalla legge, e confermando che le gigantografie avevano lo scopo di comunicare i prodotti in vendita e non di fare pubblicità. Ha inoltre confermato la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento, poiché non si evinceva chiaramente a quali “mezzi pubblicitari” si riferissero le pretese tributarie. Ha infine osservato che non era stato assolto l’onere della prova da parte del concessionario.
Avverso la suddetta sentenza di gravame l’ente concessionario per l’accertamento e la riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi, cui ha resistito con controricorso il contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 D.lgs. n. 507/1993, quanto alla sussistenza del presupposto impositivo ai fini dell’ I.C.P., nonché la legittimità del recupero a tassazione.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR) avrebbe erroneamente interpretato l’art. 5 citato, sostenendo che l’esposizione di molteplici mezzi pubblicitari, inclusi quelli con il logo aziendale (“Bep’s ™ “) e quelli che mostrano le gigantografie dei prodotti in vendita, non fosse sufficiente a configurare il presupposto d’imposta ai fini dell’I.C.P., in quanto le immagini sulle vetrofanie, anche se rappresentano i prodotti venduti, non sono mere scenografie ma hanno una funzione pubblicitaria, attirando l’attenzione dei potenziali clienti. L’art. 5, che includerebbe nell’imposizione anche i messaggi volti a promuovere la domanda di beni o servizi, o quelli finalizzati a migliorare l’immagine dell’azienda. Infine, l’esposizione del logo dell’attività commerciale, su qualsiasi supporto, costituisce messaggio rilevante ai fini dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 212/2000 e dell’art. 1, comma 162, L. n. 296/2006, quanto alla legittimità degli avvisi di accertamento emessi per completezza ed esaustività della motivazione.
La CTR avrebbe travisato il contenuto degli avvisi di accertamento, che conterrebbero tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge per la loro validità, essendo esaustivi e specifici nell’indicazione dei mezzi pubblicitari accertati, mettendo il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria in modo da poter contestare l'” an ” e il ” quantum ” dell’imposta. Nello specifico, gli avvisi di accertamento indicavano: la tipologia dell’imposta e l’ente creditore, l’importo dovuto, l’annualità di riferimento, il dettaglio dei
mezzi pubblicitari tassati, il tipo di infrazione, la località di esposizione, la tariffa applicata e la superficie occupata.
In via preliminare deve darsi atto che i difensori hanno comunicato, con istanza congiunta, di aver raggiunto un accordo stragiudiziale ad efficacia transattiva, cui consegue l’estinzione del giudizio, con accordo sulla compensazione delle spese di lite.
La Corte, preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti, dispone in conformità e dichiara la estinzione del giudizio tra le parti, con integrale compensazione delle spese di questa fase di giudizio.
Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione una causa estintiva del giudizio: il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude difatti l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672).
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 26/03/2025.