Estinzione Giudizio Tributario: Quando l’Accordo tra le Parti Ferma la Cassazione
L’accordo tra contribuente e amministrazione finanziaria rappresenta uno strumento fondamentale per deflazionare il contenzioso. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio pratico di come una definizione transattiva possa portare all’estinzione del giudizio tributario anche in fase di legittimità, con precise conseguenze sulla gestione delle spese legali. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La controversia vedeva contrapposte un’agenzia governativa e una società a responsabilità limitata. L’agenzia aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione.
Tuttavia, in corso di causa, le parti hanno raggiunto una “definizione transattiva”, un accordo che ha risolto la disputa in via stragiudiziale. A seguito di tale accordo, l’agenzia ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, manifestando formalmente la volontà di non proseguire il contenzioso.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Giudizio Tributario
Preso atto della rinuncia al ricorso, motivata dall’intervenuto accordo tra le parti, la Corte di Cassazione, con un decreto presidenziale, ha agito di conseguenza. In applicazione delle norme procedurali, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità.
Contestualmente, la Corte ha stabilito la compensazione delle spese processuali. Questa decisione implica che ciascuna delle due parti (l’agenzia e la società) dovrà sostenere i propri costi legali, senza che una debba rimborsare l’altra. Infine, il decreto ha disposto la comunicazione della decisione ai difensori, concedendo loro un termine di dieci giorni per richiedere l’eventuale fissazione di un’udienza.
Le Motivazioni
La motivazione alla base del decreto è lineare e fondata su principi procedurali consolidati. L’elemento cardine è la rinuncia al ricorso da parte del soggetto che lo aveva promosso. La legge, in particolare l’articolo 391 del codice di procedura civile, prevede che la rinuncia accettata dalle altre parti costituite produca l’estinzione del processo.
In questo caso, la rinuncia era la diretta conseguenza di una definizione transattiva prevista da una specifica normativa (L. n. 197/22), che incoraggia la risoluzione concordata delle liti fiscali. L’estinzione del giudizio è quindi l’esito fisiologico di tale accordo. La compensazione delle spese è una conseguenza logica: venendo meno la controversia per volontà comune, non vi è una parte soccombente e una vittoriosa. Pertanto, è equo che ciascuno sostenga le proprie spese.
Le Conclusioni
Il provvedimento in esame conferma l’efficacia degli strumenti di definizione transattiva nel sistema tributario. Essi non solo permettono di risolvere le controversie in modo più rapido ed economico rispetto a un intero iter giudiziario, ma hanno anche l’effetto di terminare i processi pendenti, inclusi quelli davanti alla Suprema Corte. Per i contribuenti e i loro consulenti, ciò significa che la via dell’accordo è sempre percorribile e può portare a una chiusura definitiva della lite. La decisione sulla compensazione delle spese rafforza l’idea che l’accordo è una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti, che chiudono il contenzioso senza ulteriori oneri economici legati alla soccombenza.
Cosa succede a un processo in Cassazione se le parti raggiungono un accordo?
Se le parti raggiungono un accordo e la parte che ha fatto ricorso vi rinuncia formalmente, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, chiudendo definitivamente il caso.
In caso di estinzione del giudizio tributario per accordo, chi paga le spese legali?
Secondo il decreto, in caso di estinzione del giudizio a seguito di un accordo transattivo, le spese legali vengono compensate. Ciò significa che ciascuna parte si fa carico dei propri costi legali.
È possibile chiedere un’udienza anche dopo un decreto di estinzione?
Sì, il decreto prevede che, dopo la comunicazione ai difensori, le parti hanno dieci giorni di tempo per chiedere che venga fissata un’udienza.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20877 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 20877 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 23/07/2025
L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N E
SEZIONE TRIBUTARIA
LA PRESIDENTE
D E C R E T O
Sul ricorso n. 29369/2020
proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes COGNOME;
a dall’avv. NOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 219/06/2020, depositata il 14 febbraio 2020.
Visto l’atto depositato il 25 ottobre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione transattiva ai sensi dell’art 1, c. 213 ss., L. n. 197/22 ; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.
Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Roma, 18/07/2025
La Presidente titolare NOME COGNOME