Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32066 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32066 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 25583-2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro
-intimata-
RAGIONE_SOCIALE tempore;
avverso la sentenza n. 1618/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/9/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 49/2015 della Commissione tributaria provinciale di Latina con cui era stato respinto il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso cartella esattoriale emessa da RAGIONE_SOCIALE;
la Concessionaria è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
1.1. va preliminarmente evidenziato che parte ricorrente ha depositato, in data 30/7/2024, memoria difensiva dando atto: di avere aderito, in data 30/1/2019, alla definizione agevolata c.d. «rottamazione Ter», di cui all’art. 3, comma 1, D.L. n. 119/2018, documentando di aver assunto « l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce …(la)… dichiarazione»; che l’RAGIONE_SOCIALE aveva accolto l’istanza, comunicando alla parte contribuente il residuo debito quantificato in Euro 551.249,344, comprensivo della cartella di cui sopra (come da documentazione prodotta in allegato alla memoria); di aver effettuato pagamenti sulla base del piano rateale indicato da RAGIONE_SOCIALE nella suddetta comunicazione;
1.2. è stata dunque richiesta l’estinzione del giudizio per essersi avvalso, il RAGIONE_SOCIALE, della definizione agevolata dianzi illustrata;
1.3. questa Corte ha già condivisibilmente affermato, con riferimento alla procedura cd. rottamazioneter , che, «in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (cd. “rottamazione ter”), il comma 6 della norma delinea una fattispecie di
estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione -in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE su numero, ammontare RAGIONE_SOCIALE rate e relative scadenze -e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta» (Cass. n. 20626 del 2024);
1.4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio;
le spese del giudizio rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate (d.l.gs. n. 546/1992, art. 46, comma 3);
la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; pone le spese di lite a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità