Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11090 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11090 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1972/2015 R.G. proposto da: COGNOME con gli avvocati NOME COGNOME e
NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-resistente- avverso la Sentenza della Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1317/2014 depositata il 01/07/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOMECOGNOME con ricorso sorretto da unico motivo proposto a mezzo degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ha richiesto la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.1317/13/14, pronunciata in data 24 aprile 2014, depositata in data 1 luglio 2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello del contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa degli avvisi di accertamento per Irpef, Irap ed Iva per gli anni di imposta 2006 e 2007, per i quali il contribuente non
aveva presentato la dichiarazione dei redditi, pur avendo percepito provvigioni sulle quali aveva pagato la ritenuta d’acconto.
L’Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
A seguito del decesso dell’avvocato NOME COGNOME e della comunicazione di rinuncia al mandato da parte dell’avvocato NOME COGNOME si costituivano per il ricorrente gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
In via preliminare va rilevato che il contribuente ha depositato una prima memoria illustrativa con la quale ha rappresentato di avere aderito alla definizione di tutti i carichi relativi all’ambito provinciale di Lucca, affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione , ivi compresa la cartella n. NUMERO_CARTA, portante a riscossione le somme pretese con gli avvisi di accertamento n. R5T01T201138/2009 e n. R5T01T201664/2009, dalla cui impugnazione origina il presente contenzioso, in considerazione di quanto disposto dal l’ art. 3 d.l. n. 119/2018 (cosiddetta rottamazione ter ), corredata da documentazione dalla quale risultava che l’Amministrazione finanziaria aveva accolto l’istanza di definizione, determinando l’importo dovuto e le relative rate, come richieste dal contribuente, secondo una dilazione con scadenza al 30/11/2023.
A fronte di tale produzione, con ordinanza interlocutoria n. 12193/2022 questa Corte di cassazione disponeva la sospensione del giudizio, con rinvio a nuovo ruolo in attesa del perfezionamento della definizione.
Con una seconda memoria illustrativa, il contribuente ha rappresentato di avere aderito alla c.d. rottamazione quater ai sensi dell’art. 1, commi 231 e ss. Legge n. 197/2022, anche in relazione al residuo debito di cui alla menzionata cartella n. 06220120009452829000, producendo la relativa documentazione, comprendente i provvedimenti di accoglimento totale delle
domande di rottamazione e le ricevute di pagamento delle rate maturate, e ha chiesto di dichiararsi l ‘estinzione del giudizio .
7.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 02/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l’omissione dell’esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento agli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 917/86, 3 e 53 della Costituzione e agli artt. 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ.
In via preliminare va rilevato che la società contribuente ha depositato una prima memoria illustrativa con la quale ha rappresentato di avere aderito alla definizione dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione in considerazione di quanto disposto dal l’ art. 3 d.l. n. 119/2018 (cosiddetta rottamazione ter ), con riferimento alla cartella di pagamento oggetto di impugnazione e relativa alla pretesa oggetto del contenzioso. Ha quindi depositato una seconda memoria con la quale ha chiesto l’estinzione del giudizio, avendo aderito, per il debito residuo, alla cosiddetta rottamazione quater , ai sensi dell’art. 1, commi 231 e ss. Legge n. 197/2022, con scadenza dell’ultima rata alla data del 30 novembre 2027, e allegando il pagamento di 5 rate.
Ciò premesso, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.l. 119/2018: «I debiti, diversi da quelli di cui all’articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:
affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento».
Il comma 6 prevede, per quanto qui rilevi, che «Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».
Omologa disciplina è dettata dall’art. 1 , comma 231, della legge n. 197 del 2022 (cd. rottamazione quater ), «Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso
delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento».
Inoltre, ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».
5. Ciò posto, sulla questione della necessità, ai fini dell’estinzione del giudizio, del pagamento integrale delle rate (sia con riferimento alla rottamazione ter sia con riferimento alla rottamazione quater , stante la sostanziale identità di disciplina in parte qua ) è sorto contrasto all’interno di questa Sezione, e con ord. n. 5830/2025 è stata disposta la rimessione della causa rubricata al n.r.g. 19326/2021 «alla Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione affinché valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., in relazione al quesito: ‘Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. ‘rottamazione quater’), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero
consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse’».
Ritenuta, quindi, l’opportunità di attendere la decisione delle Sezioni Unite sulla questione, si rinvia a nuovo ruolo la presente controversia.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, a data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione rimessa con l’ordinanza n. 5830/2025.
Così deciso in Roma, il 02/04/2025.