Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10143 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10143 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
RINUNCIA
sul ricorso iscritto al n. 9104/2019 del ruolo generale, proposto
DA
il RAGIONE_SOCIALE -(RAGIONE_SOCIALE) -(codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede legale in RAGIONE_SOCIALE, al INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. NOME COGNOME, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso e di deliberazione n. 25 del 22 gennaio 2019, dal prof. AVV_NOTAIO NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede al INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, di provvedimento autorizzativo RAGIONE_SOCIALE
Giunta comunale n. 36 del 25 marzo 2019 e di determinazioni del Servizio Tributi n. 26/19/RS e 208/19/RG del 28 marzo 2019, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di RAGIONE_SOCIALE, domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, alla INDIRIZZO–
– CONTRORICORRENTE – per la revocazione dell’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione n. 31037/2018, depositata il 30 novembre 2018 e notificata in data 15 gennaio 2019;
UDITA la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 23 novembre 2023;
RILEVATO CHE:
con la suindicata ordinanza la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 77/2013 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Campania (Sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE) e, decidendo nel merito, rigettava il ricorso originario proposto dal RAGIONE_SOCIALE contro gli avvisi di accertamento ICI emessi dall’ente territoriale per gli anni di imposta 2005/2009;
il RAGIONE_SOCIALE impugnava detta pronuncia con ricorso per revocazione notificato il 14/15 gennaio 2019;
il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 1°/4 aprile 2019;
con atto depositato in data 11 giugno 2021, sottoscritto dal Sindaco e dal difensore dell’ente territoriale, nonché dal Presidente del RAGIONE_SOCIALE e dal suo difensore, le parti dichiaravano di voler rinunciare al ricorso ed al controricorso, con richiesta di compensazione delle spese di lite, rappresentando di aver raggiunto un complessivo accordo transattivo anche con riferimento alle annualità oggetto di contenzioso e di non aver, quindi, più interesse alla prosecuzione del giudizio;
con memoria ex art. 380bis 1. cod. proc. civ. depositata il 10 ottobre 2023 il RAGIONE_SOCIALE ha richiamato il predetto atto congiunto di rinuncia;
CONSIDERATO CHE:
alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 cod. proc. civ.;
non resta dunque che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese di giudizio, come da concorde richiesta delle parti;
il tenore RAGIONE_SOCIALE pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità RAGIONE_SOCIALE fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672);
P.Q.M.
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, addì 23 novembre 2023.