Estinzione del Giudizio: Il Prezzo del Silenzio in Cassazione
Nel complesso mondo del contenzioso legale, ogni atto e ogni omissione possono avere conseguenze determinanti. Una recente decisione della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo principio, mostrando come il silenzio di una parte di fronte a una proposta del giudice possa portare a una drastica estinzione del giudizio. Questo caso serve da monito sull’importanza di una gestione attenta e tempestiva delle scadenze processuali. Analizziamo insieme i fatti e le implicazioni di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
Una nota società operante nel settore dei giochi e delle scommesse aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione per contestare una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Il contenzioso vedeva la società contrapposta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato.
Durante la fase preliminare del giudizio di legittimità, la Corte, avvalendosi delle facoltà previste dal codice di procedura civile, ha formulato alle parti una proposta per la definizione rapida della controversia, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. Questa comunicazione è stata regolarmente notificata a entrambe le parti.
Tuttavia, la società ricorrente non ha fornito alcuna risposta né ha richiesto una decisione sul merito del ricorso entro il termine perentorio di quaranta giorni previsto dalla legge.
La Proposta di Definizione e la Conseguente Estinzione del Giudizio
L’articolo 380-bis del codice di procedura civile è uno strumento volto a deflazionare il carico di lavoro della Corte di Cassazione. Esso consente al relatore di formulare una proposta quando il ricorso appare di facile soluzione. Le parti hanno quindi un termine (quaranta giorni dalla comunicazione) per decidere se accettare la proposta o insistere per la discussione del ricorso.
La norma, al secondo comma, è molto chiara sulle conseguenze dell’inerzia: se la parte ricorrente non deposita un’istanza di decisione entro il termine stabilito, il suo ricorso si intende rinunciato. Questa presunzione di rinuncia non ammette prova contraria e comporta, come diretta conseguenza, l’estinzione del giudizio di Cassazione. È un meccanismo automatico che sanziona la passività del ricorrente, interpretandola come una mancanza di interesse alla prosecuzione della causa.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha basato la propria decisione su un’applicazione diretta e inequivocabile della normativa processuale. I giudici hanno semplicemente constatato che il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta era decorso senza che la società ricorrente avesse manifestato la volontà di proseguire il giudizio.
Questo silenzio, secondo il dettato dell’art. 380-bis c.p.c., equivale a una rinuncia implicita al ricorso. Di conseguenza, la Corte ha dovuto, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile, dichiarare l’estinzione del processo. La decisione non entra nel merito della questione tributaria originaria, ma si ferma a una constatazione puramente procedurale. La Corte ha inoltre provveduto a regolare le spese processuali, condannando, come di prassi in questi casi, la parte ricorrente (la cui inerzia ha causato l’estinzione) a rimborsare i costi sostenuti dalla controparte, liquidandoli in Euro 1.210,00 oltre oneri accessori.
Le Conclusioni
Questo provvedimento offre spunti di riflessione fondamentali per chiunque affronti un contenzioso. In primo luogo, sottolinea l’importanza cruciale del rispetto delle scadenze processuali: un’omissione può avere effetti irreversibili, come la perdita del diritto a una decisione sul merito. In secondo luogo, evidenzia come gli strumenti deflattivi del contenzioso, come la proposta ex art. 380-bis c.p.c., non siano mere formalità, ma atti che richiedono una risposta attiva e ponderata. Ignorare una comunicazione della Corte non è una strategia neutrale, ma una scelta che la legge interpreta in modo sfavorevole. Per le aziende e i loro legali, la lezione è chiara: la vigilanza procedurale è tanto importante quanto la solidità delle argomentazioni di merito.
Cosa succede se una parte non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Corte di Cassazione?
Se la parte ricorrente non deposita un’istanza per la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si considera rinunciato e il processo viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per mancata risposta alla proposta?
In caso di estinzione per questo motivo, la parte ricorrente, la cui inattività ha causato la fine del processo, è condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla controparte.
Qual è la base normativa per dichiarare estinto un giudizio di Cassazione in queste circostanze?
La base normativa si trova nell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che equipara il silenzio alla rinuncia, e nell’art. 391 dello stesso codice, che disciplina le conseguenze della rinuncia, ovvero l’estinzione del giudizio.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20058 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 20058 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 18/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 28656/2022 R.G. proposto da:
NOME LIMITED, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE pec che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Lazio n.2015/2022 depositata il 04/05/2022
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 11/07/2025